Trascrizioni di contratti
Contratti di concessione del diritto di superficie su terreni per installazione di impianti da fonti rinnovabili
Oggetto: Art. 5, comma 2-bis, D.L. 63 del 15.5.2024, conv., con modificazioni, dalla legge 12.7.2024, n. 101, in materia di contratti di concessione del diritto di superficie su terreni per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili. Profili di pubblicità immobiliare.
L'art. 5, c. 2-bis1, D.L. 63/2024 (legge 101/2024) ha previsto che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l'installazione e l'esercizio di impianti rinnovabili non può essere inferiore a 6 anni, con rinnovazione automatica, alla scadenza, per un ulteriore sessennio, e ciò anche per i contratti già stipulati e non ancora scaduti, salva la facoltà di recesso.
La ris. n. 4/E/2025 - in risposta ai seguenti quesiti: se detta norma, derogando all'art. 2645 bis, c. 3, cod. civ., consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l'installazione e l'esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno 6 anni; se e con quali modalità si possano trascrivere nei registri immobiliari le proroghe disposte dalla norma per i contratti non ancora scaduti all'entrata in vigore della stessa - ha precisato che:
Imposta ipotecaria
Accordi di mediazione verbalizzato
Oggetto: Applicazione delle agevolazioni ex art. 17, c. 1, D.Lgs. 28/2010 per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell'accordo di mediazione, il cui verbale costituisce titolo per l'iscrizione della stessa ipoteca.
Con accordo di mediazione verbalizzato, avente a oggetto il pagamento di denaro e il riconoscimento di debito nei confronti dell'istante promotore della mediazione, da parte di debitori di suo padre, deceduto, la controversia è stata definita nel senso che i debitori confermano di non aver corrisposto alcunché defunto e all'erede, si riconoscono debitori della somma di Euro 21.155,00 più interessi, si impegnano, in proprio e per i propri eredi, a restituire l' importo entro certo termine di tempo massimo (5 anni), si impegnano, altresì, nel caso di vendita di un determinato immobile, a versare la somma di cui sono debitori contestualmente alla vendita.
L'Istante intende iscrivere ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito su un immobile di proprietà dei debitori, utilizzando quale titolo il verbale di accordo, ex art. 12, D.Lgs. 28/2010, e chiede di conoscere se tale iscrizione ipotecaria, basata sul verbale di mediazione, goda, come per tutti gli atti della mediazione, delle agevolazioni dell'art. 17, c. 1, D.Lgs. 28/2010, in base al quale tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da ogni imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
All'esito della disanima normativa l'AdE conclude negativamente formulando le due seguenti considerazioni sulla scorta anche di quanto osservato da Cass., ord. 16.6.2020, n. 11617:
Imposta sulle successioni
Somme dovute per la dichiarazione di successione: codici tributo
Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite mod. F24, delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31.10.1990, n. 346 e ridenominazione di codici tributo esistenti.
Il D.Lgs. 18.9.2024, n. 139, ha modificato, tra l'altro, l'art. 33 del TUS, prevedendo che "i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione" e, all'art. 37, che "il contribuente esegue il pagamento dell'imposta autoliquidata […] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione". Inoltre, il medesimo art. 33 dispone che "nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l'invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni". È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell'art. 38 del TUS, ove si prevede che "il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'art. 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'art. 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. 2 Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'art. 33".
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte dal 1.1.2025.
Al fine di tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2024, la ris. 2/E/2025 ha istituito e ridenominato i codici tributo già istituiti dalla ris. 16/E/2016 per il versamento, con mod. F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.
Imposte indirette - IVA
Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport
Oggetto: Esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport'' (art. 36–bis, D.L. 22.6.2023 n. 75, conv. da L.10.8.2023 n. 112) – Inapplicabilità ad un accordo di concessione in uso e gestione di un Palasport da parte di un Comune ad un'Associazione Sportiva Dilettantistica contenente una prestazione di servizi complessa.
All'esito di un'articolata analisi normativa, giurisprudenziale (anche comunitaria) e di prassi, l'Ag. delle Entrate si è espressa negativamente circa la possibilità di applicare lo speciale trattamento di esenzione IVA (art. 36 bis, D.L. n. 75/2023) allo specifico accordo sottoposto al suo vaglio con cui un Comune concede in uso e gestione il Palasport, ai fini degli allenamenti e dello svolgimento delle gare ufficiali di campionato, a un'Associazione Sportiva Dilettantistica istituita ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 36/2021 e affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro.
L'Accordo prevede anche l'affidamento alla ASD dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport. Spettano all'ASD anche l'impegno a far osservare le norme del disciplinare contenuto nell'accordo e l'assunzione di responsabilità per l'idoneità degli utenti che accedono alla struttura. Inoltre, l'accordo prevede che l'ASD è autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale nel Palasport.
Da parte sua, il Comune si impegna ad effettuare la sorveglianza e il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza del Palasport, a sostenere tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei medesimi, le sostituzioni e i reintegri, a versare tributi, utenze e spese per la manutenzione straordinaria.
L'AdE osserva che, in virtù dell'accordo, il Comune consente all'ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva, attraverso l'attività pubblicitaria interna al Palasport (cfr. Ris. n. 292/E/2008). L'Accordo, dunque, disciplina varie prestazioni che devono essere considerate nel loro complesso cosicché l'Ag. Entrate ritiene che la concessione in uso e gestione del Palasport all'ASD costituisca una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all'ASD la gestione unitamente ad altri servizi accessori, e non possa rientrare nell'esenzione Iva prevista dall'art. 36 bis («Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28.2.2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto»), non configurando ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport''.
Banche dati ipotecaria e catastale
Consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale
Oggetto: Definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del D.L. 10.1.2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.3.2006, n. 81, come sostituito dall'art. 7, c, 1, del decreto legislativo 18.9.2024, n. 139.
Il Provvedimento in rassegna trae origine dalle novità introdotte dal D.L.gs. 18.9.2024 n. 139 ("Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA") che, nel dettare disposizioni per la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'IVA, all'art. 7 ha sostituito, tra l'altro, l'art. 1, c, 5, del D.L. n. 2/2006, stabilendo che la consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentita a chiunque secondo modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Provvedimento stabilisce che i servizi di consultazione telematica sono erogati all'interno dell'area riservata dell'Ag. delle entrate, previa accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi definite dalla medesima Agenzia e rese pubbliche sul sito istituzionale. In coerenza con il recente dettato normativo, che ha previsto la possibilità di accesso alla consultazione telematica anche su base convenzionale, il Provvedimento prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni volte a soddisfare specifiche esigenze informative per fini istituzionali. Inoltre, stante anche la gratuità delle consultazioni catastali telematiche introdotta dal D.Lgs. n. 139/2024, il Provvedimento definisce il nuovo schema convenzionale (allegato al Provvedimento) per l'erogazione del servizio di consultazione telematica presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti e, al fine di garantire la continuità del servizio, reca specifiche disposizioni per la disciplina del periodo transitorio. Viene altresì previsto lo svincolo delle polizze fideiussorie e dei depositi cauzionali prestati a garanzia degli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate antecedentemente all'1.1.2025. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Ag. delle entrate potranno essere definite modalità di consultazione telematica, presso postazioni messe a disposizione da altri enti o soggetti, che prescindono dalla base convenzionale. Inoltre, il Provvedimento reca disposizioni relative alle ulteriori modalità di fruizione dei dati ipotecari e catastali mediante canali di interscambio e di interoperabilità. I Comuni potranno continuare a fruire del servizio telematico di fornitura delle informazioni relative alla titolarità di diritti reali su beni immobili. Il Provvedimento disciplina, poi, le modalità di pagamento dei tributi, ove dovuti, per le consultazioni ipotecarie e dispone l'azzeramento degli oneri finora corrisposti, per l'accesso alle banche dati, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici. Infine, vengono dettate specifiche disposizioni transitorie per evitare soluzioni di continuità nella fruizione del servizio telematico e viene disposto l'effetto sostitutivo delle disposizioni indicate nel Provvedimento.
Catasto Terreni
Modalità semplificata telematica per il deposito dei frazionamenti catastali
Oggetto: Attuazione dell'art. 30, c. 5-bis, del D.P.R. 380 del 6.6.2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): individuazione del termine di decorrenza delle modalità telematiche per effettuare gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all'art. 30, c. 5, del DPR 6.6.2001, n. 380
Nel più ampio contesto della semplificazione degli adempimenti correlati ai trasferimenti immobiliari, il D.Lgs. 8.1.2024, n. 1 ("Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari") ha previsto, all'art. 25, una modalità semplificata telematica per il deposito dei frazionamenti catastali presso i Comuni, adempimento disposto dall'art. 30, c. 5, del DPR n 380/2001, per finalità di contrasto alla lottizzazione abusiva. La procedura da seguire fino all'attivazione delle nuove modalità telematiche di deposito di cui al Provvedimento qui in rassegna è definita dall'art. 2, c. 5, del provvedimento del direttore dell'Ag. del territorio 22.12.2006, secondo cui i professionisti incaricati, redattori dei tipi di frazionamento, provvedono al deposito dell'atto di aggiornamento presso il Comune competente e ne attestano l'avvenuto deposito (a sensi art. 30, c. 5, DPR n. 380/2001), mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000). Sulla base di tale dichiarazione, l'Ag. delle entrate provvede all'approvazione di tali atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi catastali. Conseguentemente, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, tutti gli atti telematici per i quali i tecnici redattori forniscono la predetta attestazione sono resi disponibili - successivamente alla loro approvazione da parte dell'Ag. delle entrate - a ciascun Comune sul Portale per i Comuni, con cadenza giornaliera. La nuova modalità di deposito telematico, la cui data di decorrenza viene fissata, con il Provvedimento in rassegna, al 1° luglio 2025, prevede che detto deposito venga effettuato direttamente dall'Agenzia delle entrate - alla quale i tecnici redattori inviano telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico - con le modalità previste dal c. 5-bis dell'art. 30, DPR n. 380/2001, come introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 1/2024. In particolare, detto deposito viene effettuato dall'Ag. delle entrate - preliminarmente all'approvazione degli atti di aggiornamento e conseguente registrazione negli archivi catastali - mediante pubblicazione degli stessi sul Portale per i Comuni, consentendo a ciascun comune l'attivazione delle verifiche afferenti alle proprie competenze istituzionali. La nuova modalità di deposito telematico rappresenta un vantaggio, con riferimento alla trattazione dei dati personali, in quanto limita l'allegazione di documenti. Dalla citata data di decorrenza, la nuova modalità di deposito telematico di cui al Provvedimento in rassegna costituisce l'unica modalità con la quale è possibile effettuare gli adempimenti dell'art. 30, c. 5, del DPR n. 380/2001, andando a sostituire il deposito dei frazionamenti catastali effettuato, presso i Comuni, direttamente dai tecnici redattori. L'Ag. delle entrate, in sede di prima applicazione, trasmette, tramite posta elettronica certificata, presso il domicilio digitale del Comune di ubicazione dell'immobile oggetto di aggiornamento, una comunicazione di avvenuto deposito sul Portale per i Comuni di ciascun atto di aggiornamento recante il frazionamento catastale pervenuto. La piena operatività del flusso di comunicazione via PEC dell'avvenuto deposito sul Portale per i Comuni è assicurata attraverso l'utilizzo dei domicili digitali dei Comuni, mediante apposita funzionalità resa disponibile nel medesimo Portale.


