Imposte dirette - Detrazione "Sismabonus"

Sisambonus: asseverazione classe di rischio e attestazioni di conformità

Oggetto: Detrazione art.16, comma1–bis e 1–ter, del D.L 63/2013 – Asseverazione classe di rischio e attestazioni di conformità – Possibilità di fruire della remissione in bonis (art. 2, D.L. n.16/2012)

Con l'interessante Risposta n. 189 del 1° ottobre 2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nonostante l'art. 2 ter, comma 1, lett. c) del D.L. 11/2023, introdotto dalla sua legge di conversione 38/2023, contempli la possibilità di sanare, tramite la remissione in bonis, l'omessa presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico allegato B (prescritta dall'art. 3, comma 3, del D.M. infrastrutture 58/2017 e successive modifiche, secondo il quale «[...] il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente (...) , tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori»), da parte del progettista dell'intervento strutturale, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'art.16, comma 1 quater, 1 quinquies e 1 septies (cd. Sisma bonus), del D.L. 63/2013 (nonché di quelle previste dall'art. 119, comma 4, del D.L. 34/2020 - cd. Super Sisma bonus), posto che la documentazione di cui all'art. 3 del D.M. 58/2017 deve essere predisposta dai tecnici abilitati anche nel caso di interventi che danno diritto alla detrazione di cui all'art.16, commi 1bis e 1ter del D.L. 63/2013, è comunque consentito il ricorso alla remissione in bonis per sanare l'omessa presentazione dell'allegato B e, conseguentemente, fruire di detta agevolazione fiscale anche con riguardo agli interventi posti in essere in relazione a questi ultimi commi (ossia, 1 bis e 1 ter dell'art. 16, D.L. 63/2013).

Quanto, invece, alle attestazioni di cui all'art. 3, comma 4 del D.L. 58/2017 (allegati B1 e B2), trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l'esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell'agevolazione, che risultino depositati al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere alla remissione in bonis.

Imposte dirette -Detrazione "Superbonus"

Superbonus: affitto o acquisto del ramo di azienda

Oggetto: Affitto o acquisto del ramo di azienda e art. 119, comma 10–bis, del D.L. "Rilancio" 34/2020

Con la risposta n. 188 del 1° ottobre 2024 l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti sulla disciplina speciale di maggior favore, applicabile però solo qualora ricorrano precisi requisiti di legge, prevista ai fini del Superbonus per i soggetti non profit di cui alla lettera d – bis (Onlus, OdV e APS) del comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, con riferimento, nel caso di specie, a un consorzio in forma di società cooperativa sociale ad attività esterna che opera secondo i principi della mutualità senza fini di lucro il cui oggetto sociale prevede la gestione ed amministrazione di residenze sanitarie assistenziali ed ospedaliere, con relative attività connesse.

All'esito dell'analisi compiuta della situazione concreta, l'Agenzia delle entrate ha concluso che:

La Risposta ha poi esaminato le condizioni che devono sussistere affinché vi sia la possibilità che le ONLUS, APS e ODV possano continuare ad optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (art. 121, D.L. 34/2020), anche dopo le forti restrizioni introdotte dai D.L. 11/2023 (legge 38/2023) e D.L. 39/2024 (legge 67/2024), avvalendosi delle specifiche deroghe previste da tali provvedimenti qualora ricorrano determinati presupposti da essi previsti.

Imposte dirette - Detrazione "Superbonus"

Nuova comunicazione per interventi Superbonus

D.P.C.M. 17.9.2024, attuativo dell'art. 3 del D.L. 39/2024

Oggetto: Definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico

Il 26 settembre 2924 è stato pubblicato sul sito "governo.it" il D.P.C.M. 17 settembre 2024, che, in attuazione dell'art. 3 del D.L. 39/2024 (legge 67/2024), definisce contenuto, modalità e termini per la trasmissione all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) delle informazioni sugli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico al fine della fruizione del superbonus di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.

L'art. 3 del D.L. 39/2024 ha introdotto una nuova comunicazione che va trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (e nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al Superbonus (non, invece, se produttivi di altri bonus "ordinari", quali ad esempio, l'ecobonus o il sismabonus), sia se di carattere energetico che di riduzione del rischio sismico.

BONUS EDILIZI

Contributo a fondo perduto per le spese di interventi edilizi 2024 detraibili al 70%

Agenzia delle entrate – Provvedimento 18.9.2024, Prot. n. 360503

Oggetto: Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 212 del 29.12. 2023, convertito dalla legge 17 del 22.2.2024

Con il suddetto Provvedimento è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%, definito il contenuto informativo e fissato le modalità di presentazione dell'istanza. Le do mande per richiedere l'agevolazione vanno presentate entro il 31 ottobre 2024 tramite i servizi online dell'Agenzia.

L'art. 1, comma 2, del D.L. 212 del 29 dicembre 2023, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti aventi un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del D.L. "Rilancio" 34/2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del medesimo art. 119 e che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6.8.2024 (in G.U. del 5.9.2024) sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell'art. 4 di detto decreto ministeriale, per il riconoscimento del contributo, ha affidato il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo.

IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTA DI REGISTRO

Contratto di locazione e imposta di registro

Oggetto: Applicazione dell'imposta di registro ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale

Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 3466/2024, che nel pronunciarsi sul trattamento ai fini dell'imposta di registro della clausola penale contenuta in un contratto di locazione ha ritenuto che, ai fini di cui all'art 21 del D.P.R. 131/86, la stessa non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata, con la Risposta in commento l'Agenzia delle entrate ha confermato che in sede di registrazione di un contratto di locazione contenente una clausola penale è applicata la tassazione della disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, tra la disposizione afferente al contratto e quella relativa alla clausola penale, e che a tale fine la ris. n. 91/E/2004 ha chiarito che si applica la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva (art. 27 del "TUR"), secondo cui gli stessi sono registrati con l'imposta in misura fissa (200 euro) giacché la clausola penale non opera diversamente da una condizione sospensiva: gli effetti sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione del contratto (quello, futuro ed incerto, dedotto in condizione o l'eventuale ritardo/inadempimento se si tratta di clausola penale). Il verificarsi degli eventi che fanno sorgere l'obbligazione (tardività/inadempimento) e, quindi, l'ulteriore liquidazione d'imposta «devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono», ai sensi dell'art.19 del TUR.

In sostanza, quindi, in via generale e diversamente da quanto finora fatto da molti uffici, la Risposta a interpello n. 185/2024 dà atto che alla registrazione di un contratto di locazione contenente una o più clausole penali si applicherà la sola imposizione di registro dovuta sul canone di locazione.

IMPOSTE DIRETTE (IRPEF)

Determinazione costo fiscale della partecipazione al 50% in una s.n.c. immobiliare in contabilità semplificata

Oggetto: Determinazione costo fiscale della partecipazione al 50% in una s.n.c. in contabilità semplificata a seguito rivalutazione immobili della stessa (art.15, c. da 16 a 23, D.L. n. 185/2008 (L. n.2/2009)

La Risposta a interpello n. 178/2024, nel fornire riscontro ad alcuni quesiti su di una operazione di riorganizzazione societaria di una s.n.c. immobiliare, ha precisato, in linea con la propria prassi pregressa, che la società immobiliare, poiché all'atto della rivalutazione dei propri immobili nel 2008 applicava il regime di contabilità semplificata (solo in epoca successiva essa ha adottato il regime ordinario), non poteva iscrivere alcun saldo attivo di rivalutazione e, a seguito dell'opzione per la contabilità ordinaria, avrebbe dovuto iscrivere, in contropartita del maggior valore dei cespiti affrancati, una posta di patrimonio netto utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio, liberamente distribuibile ai soci. Risulta, pertanto, inconferente il richiamo alla circ. n. 33/E/2008 riferita alla diversa ipotesi dell'affrancamento di una riserva iscritta in contropartita al maggior valore degli immobili e che, analogamente alla tassazione ordinaria, comporta l'aumento del costo fiscale della partecipazione, in applicazione del comma 6 dell'art. 68 del Tuir.

Nel caso di specie, invece, la riserva è già libera da vincoli e, pertanto, all'atto della sua iscrizione in contropartita ai maggiori valori dei cespiti rivalutati non può incrementare il costo fiscale della partecipazione non trovando applicazione comma 6 dell'art.68 del Tuir in assenza di imputazione del reddito al socio. Pertanto, la rivalutazione effettuata nel 2008 dalla s.n.c. immobiliare non incrementa il costo fiscale della partecipazione detenuta neanche per effetto della successiva opzione della società per il regime della contabilità ordinaria.

IMPOSTE INDIRETTE - SUCCESSIONI E DONAZIONI

Trattamento fiscale applicabile ai trust

Oggetto: Tassazione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale di un atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un Trust

La Risposta a interpello n. 165/2024, dopo avere riepilogato lo stato attuale della prassi agenziale e della giurisprudenza di legittimità sui principi rilevanti del trattamento fiscale applicabile ai trust, ha concluso che l'atto con cui tutti i beneficiari del trust rinunciano ai propri diritti rispetto a quest'ultimo:

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