Credito di imposta ZES Unica

Credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno per il 2025

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 183 dell'8.7.2025

Oggetto: Credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno – art. 16, c. 2, D.L. n. 124/2023 (conv. da L. n. 162/2023), modificato dall'art. 1, c. 485, L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) – art. 3, c. 5, D.M. 17.5.2024 – investimento immobiliare – calcolo limite del 50% – criterio

La Risposta n. 183/2025 tratta il caso di una società che svolge l'attività presso uno stabilimento in virtù di contratto di locazione commerciale e che vorrebbe accedere al Credito di imposta ZES Unica in quanto intende estendere la capacità dello stabilimento esistente, acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature e procedere all'acquisto dell'immobile strumentale, costituito dalla parte già condotta in locazione e da una nuova porzione costituita da immobile e piazzale. L'istante rappresenta che l'acquisto dell'immobile avrà un costo pari a euro 600.000,00, mentre il costo degli ulteriori beni strumentali (macchinari e attrezzature varie) ammonta a euro 270.000,00. La società istante chiede chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 16, c. 2, D.L. n. 124/2023 e dell'art. 3, c. 5, del D.M. per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17.5.2024, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito, nella parte in cui prevedono che ''[i]lvalore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.

La Risposta agenziale precisa che ai fini del limite in discorso concorrono al valore della componente immobiliare, oltre che il costo sostenuto per il mero acquisto di un'unità immobiliare strumentale (terreno o immobile) e i relativi costi accessori (ad es., costi notarili per la redazione dell'atto di acquisto), anche le altre spese attinenti all'unità acquistata (ad es.,i costi capitalizzati, in applicazione di corretti principi contabili, relativi all'ammodernamento e/o ampliamento del cespite).

Inoltre, l'AdE conferma che l'investimento ammesso al Credito di imposta ZES Unica, nel caso in esame, avrà un valore complessivo pari a euro 540.000,00, di cui euro 270.000,00 corrispondente al costo di macchinari e attrezzature (componente non immobiliare) ed euro 270.000,00 rappresentato dalla quota agevolabile dell'investimento immobiliare, che non può essere superiore alla metà del valore complessivo dell'investimento agevolato.

IRPEF – Redditi diversi

Trust opaco estero, trattamento delle plusvalenze

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 175 del 4.7.2025

Oggetto: Trust opaco estero – Trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria in una società Svizzera, priva di stabile organizzazione in Italia, proprietaria unicamente di un immobile abitativo in Italia da oltre cinque anni e dell'attribuzione del ricavato a beneficiari residenti – Artt. 23, c. 1–bis, 44 e 45 Tuir, art. 4–bis Tus.

L'interessante Risposta 175/2025 tratta l'istanza di un Trust residente negli U.S.A. che intende cedere a terzi la totalità delle quote della Società Svizzera interamente posseduta (che possiede unicamente da oltre 5 anni un immobile abitativo in Italia classificato in bilancio come immobilizzazione materiale) e poi attribuire a taluni beneficiari residenti in Italia, in tutto o in parte, il ricavato e chiede se la plusvalenza da cessione quote si debba ritenere prodotta in Italia ex art. 23, c. 1 bis, "TUIR". Il disponente del Trust è un residente in Italia.

L'Ag. delle Entrate, dopo avere richiamato le norme rilevanti sui redditi diversi, ricorda che, per effetto della modifica all'art. 23 del "TUIR" (nuovo c. 1 bis) apportata dalla Legge di Bilancio 2023, vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, sono ivi imponibili quali redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze che un soggetto non residente, anche se residente in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano, diversi dagli immobili merce e strumentali. Tali redditi sono determinati con i criteri previsti dall'art. 68 del "TUIR", come «differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi», e tassati con l'imposta sostitutiva del 26 per cento (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 461/1997).

L'AdE ricorda, però, anche che la normativa Italiana va coordinata con la Convenzione stipulata fra Italia e Stati Uniti che, in quanto accordo internazionale, prevale sul diritto interno; Convenzione che, peraltro, secondo l'AdE, per il combinato disposto dell'art. 13 par. 1 e dell'art. 1 par. 12 del Protocollo, conferma che le plusvalenze in questione dovranno essere tassate anche in Italia e che la doppia imposizione che ne deriva dovrà essere risolta dagli Stati Uniti ai sensi dell'art. 23 della Convenzione contro le doppie imposizioni.

La Risposta non tratta gli ulteriori quesiti in quanto relativi ai futuri assegnatari dei proventi, soggetti terzi rispetto al Trust, non avendo essi presentato alcuna istanza di interpello.

Imposta di Registro

Imposta di Registro

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 173 del 4.7.2025

Oggetto: Adempimenti ai fini dell'imposta di registro nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a seguito di separazione/divorzio.

La Risposta n. 173/2025 ha esaminato una fattispecie di concessione di un alloggio di servizio per incarico (''ASI'') e successiva assegnazione dello stesso all'ex coniuge del militare concessionario a seguito di separazione/divorzio.

L'Ag. delle Entrate ricorda che, in tale ipotesi, l'art. 330, DPR n. 90/2010 (TUOM) prevede che il militare decade dalla concessione con obbligo di rilascio entro 30 gg. e che nel caso in cui il Comando notifichi un provvedimento di decadenza al concessionario, con atto formale nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento stesso, ai fini fiscali, tenuto conto che non vi è ulteriore liquidazione di imposta, non vi è obbligo di denuncia ex art. 19 del "TUR".

Diversamente, nel caso in cui l'utente, pur decaduto, continui ad abitare nell'immobile demaniale, nonostante la richiesta di rilascio, sussiste l'obbligo di denuncia (art. 19, "TUR") per le parti contraenti. In tal caso (Risp. 28/2020) si realizza infatti un'ipotesi di occupazione senza titolo e il protrarsi dell'occupazione oltre termine comporta che, ai fini dell'imposta di registro, le somme corrisposte per l'occupazione siano considerate di natura risarcitoria e non corrispettiva e, dunque, da assoggettare a tassazione con l'aliquota del 3 per cento (art. 9, Tariffa, Parte I, "TUR" e circolare 43/2007).

IRPEF – Reddito di lavoro autonomo

Cessione bonus edilizi

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 171 del 27 giugno 2025

Oggetto: Regime fiscale degli interessi attivi da conto corrente, del premio di assicurazione professionale riaddebitato e del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – art. 54 del TUIR

Nel rispondere ad alcuni quesiti sui redditi di lavoro autonomo, la Risposta n 171/2025 precisa, alla luce della vigente normativa modificata con effetti dal periodo di imposta 2024, che con l'introduzione del principio di onnicomprensività nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a decorrere dal 2024, ad opera del D.Lgs. n. 192/2024, assumono rilevanza fiscale da un lato «tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale» (art. 54, c.1, del TUIR), risultando, peraltro, assorbito anche il riferimento ai corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali «la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal criterio generale» (cfr. Relazione illustrativa) e dall'altro «l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività». Quindi, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'art. 121, D.L. n. 34/2020, e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Riguardo all'imputazione temporale dei componenti di reddito, la Risposta ha precisato che, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito fiscale assumerà rilevanza IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione delle singole rate a scomputo delle imposte e contributi.

Agevolazioni "prima casa

Modifica del termine per rivendere l'abitazione agevolata pre–posseduta

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 239 del 10.9.2025

Oggetto: Agevolazione prima casa, modifica normativa del termine per rivendere l'abitazione agevolata pre–posseduta ex c. 4–bis, Nota II–bis, all'art. 1, Tariffa Parte I, allegata al TUR e diritto al credito d'imposta ex art. 7, L. n. 448/1998. Utilizzo del credito e quota spettante.

L'interessante Risposta 238/2025 conferma l'applicabilità e fornisce utili chiarimenti sulla modalità di fruizione del credito di imposta per il riacquisto agevolato "prima casa" in un caso in cui il contribuente procede nel 2024 al nuovo acquisto con le agevolazioni ''prima casa'' prima di vendere l'abitazione agevolata preposseduta.

Al riguardo l'Agenzia, richiamando le favorevoli conclusioni già affermate nella recente Risposta 197/2025, conferma che nel caso di specie il contribuente ha diritto al credito d'imposta pur non avendo ancora rivenduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" al momento dell'acquisto di una nuova abitazione anch'essa fruendo di tali agevolazioni, a condizione che la cessione della prima abbia luogo entro il termine di due anni dalla data del nuovo acquisto, avvenuto nel 2024.

L'Agenzia precisa, poi, che il contribuente potrà far valere il credito d'imposta, tra l'altro, in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso: nel caso di specie, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 limitatamente, però, alla quota di credito a lui spettante (questo perché l'acquisto generatore del credito d'imposta era avvenuto in comunione al 50% con il coniuge mentre il nuovo acquisto è del solo contribuente), fino a concorrenza dell'IVA pagata sul nuovo acquisto, come detto a condizione che l'alienazione dell'immobile oggetto del primo acquisto agevolato avvenga entro due anni dal secondo acquisto.

IVA

Pignoramento immobiliare e decesso dell'imprenditore esecutato.

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 232 dell'8.9.2025

Oggetto: IVA – pignoramento immobiliare e decesso dell'imprenditore esecutato. Trattamento IVA dell'operazione di vendita del complesso immobiliare aziendale in sede di esecuzione forzata. Artt. 6 e 10, DPR n. 633/72

La Risposta 232/2025 ha precisato che se una procedura esecutiva è stata promossa nei confronti di un soggetto passivo d'imposta, l'immobile strumentale che ne è oggetto deve ritenersi rimasto in regime d'impresa, anche successivamente al decesso del proprietario, fino alla vendita coattiva.

Infatti, ai fini IVA, la procedura espropriativa priva il debitore esecutato - e, nel caso di specie, i suoi eredi, se hanno continuato l'attività imprenditoriale del defunto, a prescindere dal corretto espletamento delle pratiche successorie previste ai fini fiscali - del potere dispositivo sul bene, ma non modifica la titolarità dello stesso, né determina la cessazione dell'azienda.

La Risposta fornisce anche alcune indicazioni sulla compilazione della fattura elettronica, la cui emissione costituisce obbligo del professionista delegato alla vendita in nome e per conto del soggetto passivo (l'erede): nello specifico, si applicherà l'esenzione IVA non risultando esercitata l'opzione per l'imponibilità IVA prima del versamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario.

IVA

Oggetto: IVA – Cessione di fabbricato strumentale esclusa dal calcolo della percentuale di detrazione. Art. 19 bis, c. 2, DPR n. 633/1972

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