Successioni e ipocatastali

Assegnazione da Trust

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 170 del 24.6.2025

Oggetto: Trattamento fiscale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni degli atti di attribuzione dei beni presenti nel patrimonio del Trust da parte del Trustee a favore dei beneficiari, nell'ipotesi in cui i beneficiari medesimi siano trust.

La Risposta 170/2025, esaminando un caso di assegnazione dei beni (azioni e immobili) di un Trust ad altri tre trust costituiti dal trustee del Trust, richiamata la prassi agenziale e le recenti novità normative sull'argomento, conclude che il trasferimento dei beni costituenti il patrimonio del Trust, nel caso esaminato, evidenzia che il Trust ha raggiunto il proprio scopo, di garantire che la proprietà del Gruppo resti unita e indivisa, in quanto attribuendo le partecipazioni ai trust successivi (un terzo a ognuno) la proprietà del Gruppo verrà, di fatto, divisa in tre parti. Con tale trasferimento, il Trustee ha quindi individuato nei trust successivi i soggetti beneficiari che saranno tenuti al perseguimento del loro diverso scopo, ovvero la migliore conservazione e amministrazione - gestione dei beni in trust in funzione delle esigenze, dei bisogni e della sicurezza economica delle famiglie dei tre Fratelli, interrompendo, quindi, la segregazione patrimoniale attuata con l'istituzione del Trust. Pertanto, nel caso di specie, con riferimento ai beni compresi nel patrimonio del Trust che verranno trasferiti ai tre trust successivi, l'attività gestionale effettuata dal Trustee, si ritiene completata e il Trust appare aver raggiunto il suo scopo. Nel caso in esame, quindi, agli atti di trasferimento delle quote di patrimonio (azioni e immobili) del Trust ai tre trust successivi, in qualità di beneficiari, si applicano le disposizioni previste, in generale, per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, come da art. 4 bis), D.Lgs. n. 346/1990 e chiarimenti della circolare 34/E/2022: imposta di donazione ed imposte ipotecaria e catastale proporzionali nel caso dei trasferimenti di immobili. Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento al momento in cui verrà effettuato il trasferimento, data in cui dovrà essere valutata anche l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni, sulla base della presenza dei relativi presupposti. Ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nell'8 per cento (lettera d), 1° c., art. 7, D.Lgs. 346/90, come modificato dal D.Lgs.139/2024, in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi.

Bonus edilizio energetici

Detrazioni per interventi di recupero e di efficienza energetica degli edifici

Agenzia delle entrate – Circolare n. 8/E del 19.6.2025

Oggetto: Novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al Superbonus - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

La circolare n. 8/E/2025 ha fornito molteplici importanti chiarimenti relativi alle novità introdotte con effetto dall'1.1.2025 nella normativa relativa alle detrazioni edilizio energetiche con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 del 30.12.2024) – che ha anche disposto la proroga triennale (fino al 31.12.2027) del bonus per il recupero edilizio, del sismabonus e dell'ecobonus -, incluso il trattamento da riservare ai pagamenti effettuati in dipendenza di due regimi normativi differenti.

In particolare, i temi più rilevanti trattati dalla circolare riguardano la modulazione del bonus per il recupero edilizio, dell'ecobonus e del sismabonus su due aliquote, a loro volta differenziate per l'anno 2025 e per il biennio 2026-2027, a seconda che il bonus riguardi spese sostenute per l'abitazione principale o per altra abitazione del contribuente, ivi inclusa la situazione in cui a sostenere la spesa siano soggetti conviventi o parenti del proprietario ed il caso in cui il bonus riguardi non già interventi, bensì l'acquisto di box/posti auto di nuova realizzazione.

Altra precisazione importante concerne il fatto che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusi dagli incentivi fiscali dall'1.1.2025, riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili mentre tale esclusione dai bonus non si applica ai microcogeneratori, quand'anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa.

Successioni e ipocatastali

Agevolazioni per terreni montani

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 166 del 19.6.2025

Oggetto: Art. 9, DPR n. 601/1973 e art. 25, c. 4 bis, D.Lgs. n. 346/1990. Agevolazioni e riduzioni applicabili nella dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.

La Risposta 166/2025 ha fornito chiarimenti in merito ad alcune esenzioni e riduzioni di imposta relative alle successioni e donazioni e ad altre imposte indirette previste per i comuni montani.

Più precisamente, La Risposta ha ricordato che l'art. 9, DPR 601/73 è teso ad agevolare i trasferimenti aventi ad oggetto «fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale» o, comunque, a favore di soggetti che condurranno direttamente i fondi per un periodo di cinque anni, stabilendo l'esenzione dalle imposte catastale e di bollo e la misura fissa per l'imposta ipotecaria. Diversamente, l'art. 25, c. 4 bis, D.Lgs. 346/1990 ha ad oggetto i trasferimenti delle ''aziende'' ubicate in ''comuni montani'', come ivi definiti, a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado del defunto, a condizione che essi proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per almeno cinque anni, prevedendo una riduzione dell'imposta di successione di un importo pari al quaranta per cento della parte corrispondente al valore della stessa azienda.

Poiché le agevolazioni/riduzioni predette attengono a beni diversi (fondi rustici la prima, aziende e quote sociali la seconda) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale e di bollo la prima e imposta di successione la seconda), in presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni agevolative, sarà possibile fruire delle stesse in sede di dichiarazione di successione, indicando i relativi codici negli appositi quadri. In particolare, per la fruizione dell'art.9, DPR n.601/73 (imposte ipotecaria, catastale e di bollo sui fondi rustici), nel quadro EB dovrà essere indicato il codice di agevolazione M per ogni terreno agricolo avente i requisiti. Con riferimento all'azienda, ove rientrante effettivamente nel perimetro agevolativo dell'art. 25, c. 4 bis, D.Lgs. 346/1990, ai fini della riduzione dall'imposta di successione, occorrerà indicare il codice Q nel quadro EN.

Trattandosi di successione aperta ante 1.1.2025, l'Ufficio competente procederà alla liquidazione dell'imposta di successione, con applicazione della citata riduzione, mentre le imposte ipotecaria, catastale e di bollo saranno applicate in via di autoliquidazione.

Detrazioni edilizie – "Sismabonus acquisti"

Spesa per l'acquisto di ''case antisismiche''

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 165 del 19.6.2025

Oggetto: Spesa per l'acquisto di ''case antisismiche'' sostenuta da soggetti diversi dall'acquirente. Preclusione alla detrazione ex art. 16, c. 1–septies, D.L. n. 63/2013 (L. n. 90/2013).

La Risposta 165/2025 ha precisato che poiché nel caso oggetto dell'interpello, sia dall'atto notarile di compravendita che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà risulta espressamente che l'acquisto delle due unità immobiliari abitative è avvenuto mediante utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori, l'Istante, acquirente delle abitazioni, non può fruire della detrazione "sismabonus acquisti" (ex art. 16, c. 1 septies, D.L. 63/2013) in quanto, ancorchè proprietario dell'immobile, non ha sostenuto le relative spese.

Nello specifico, l'acquirente istante ha precisato «di aver inserito nelle contabili di bonifico il proprio codice fiscale quale soggetto beneficiario della detrazione, pur avendo proceduto ad effettuare il pagamento direttamente dal conto corrente intestato ai genitori».

Imposta ipotecaria

Iscrizioni ipotecarie, applicabilità dell'esenzione

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 162 del 18.6.2025

OGGETTO: Iscrizioni ipotecarie a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico – Applicabilità dell'esenzione ex art.10, L. 11.8.1973, n. 533.

L'Ente pubblico istante eroga agli infortunati e tecnopatici sul lavoro, propri assistiti, le prestazioni economiche e sanitarie di legge e, qualora sia accertata la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro e/o altri soggetti responsabili, che abbiano causato l'infortunio o la malattia, esercita ai sensi di legge azione di regresso per il recupero delle somme erogate.

La Risposta 162/2025, alla luce della giurisprudenza e prassi in essa riportate, conclude di ritenere applicabile il regime di esenzione previsto dall'art. 10, L. n. 533/1973 alle iscrizioni ipotecarie fatte, a titolo di garanzia, a seguito di azioni di regresso promosse dall'Ente pubblico istante.

Tale esenzione trova applicazione per le azioni di regresso sia se esercitate dinanzi al giudice civile, che se esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile.

IVA

Impianto agrivoltaico su terreno agricolo

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 156 del 16.6.2025

Oggetto: Realizzazione di un impianto agrivoltaico su terreno agricolo– Non applicabilità del "reverse charge" ex art. 17, 6° c., lettera a–ter), DPR n. 633/72

La Risposta n. 156/2025 fornisce riscontro negativo all'istanza di una ditta individuale che intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno agricolo in conduzione e che segnala di disporre già di un impianto fotovoltaico totalmente integrato su serre per il cui acquisto e installazione ha applicato il reverse charge. L'istante chiede conferma circa l'applicazione di tale meccanismo ex art. 17.6, lett. a-ter, del DPR 633/72.

Richiamando la propria prassi pregressa, in particolare le circolari 14/E/2015 e 37/E/2015, par. 8, l'Ag. delle Entrate ribadisce la necessità che sussista un nesso funzionale dell'impianto con l'edificio, nesso che non è in linea di principio rinvenibile per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate, essendo infatti installati su un terreno agricolo e dunque non funzionali, né serventi a un edificio.

La conclusione è che loro installazione pertanto esula dall'ambito di applicazione dell'art.17, 6° c., lettera a ter) del D.P.R. 633/72.

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