Catasto

Cartografia catastale

Agenzia delle entrate - Comunicato stampa del 13.11.2025

Oggetto: consultazione gratuita della cartografia catastale per tutti i cittadini

Con comunicato stampa 13.11.2025 è stata data notizia dell'avvio, per tutti i cittadini, del nuovo servizio gratuito di "Consultazione dei fogli di mappa catastale" per consultare e scaricare le mappe del territorio italiano direttamente dal proprio pc, accedendo all'Area riservata del sito internet dell'AdEe mediante Spid, Cie o Cns e selezionando i fogli di mappa di interesse, il formato ed il sistema di riferimento desiderato. Finora, l'accesso alla cartografia catastale era riservato ai professionisti tramite la piattaforma Sister).

Quanto sopra in applicazione del provvedimento direttoriale 25.3.2025, prot. 147556/2025 ("Determinazione delle modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale, ai sensi art. 7, c. 3, D.Lgs. 18.9.2024, n. 139").

Agevolazioni fiscali – Superbonus

Superbonus per le zone già colpite da eventi sismici

Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 66 del 13.11.2025

Oggetto: Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Art. 119, c. 8–ter, D.L. "Rilancio" n. 34/2020 – Ulteriori chiarimenti.

La ris. 66/2025 ha utilmente riepilogato le condizioni per la fruizione del Superbonus nelle aree già colpite da eventi sismici ai sensi del c. 8 ter, e degli ulteriori commi (1 ter, 4 ter e 4 quater) ivi richiamati, dell'art. 119, D.L. n. 34/2020.

In particolare, la risoluzione ha ribadito il principio generale circa la possibilità di fruire del Superbonus limitatamente alla quota di spesa rimasta a carico del contribuente senza, tuttavia, condizionarne l'applicazione all'effettiva spettanza e/o all'erogazione in concreto del contributo per la ricostruzione né alla sua rinuncia. Quest'ultima condizione, infatti, è prevista solo nel c. 4 ter, che prevede l'aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus nei territori già colpiti da eventi sismici in quanto, diversamente dai commi 1 ter e 4 quater, esso consente l'applicazione del Superbonus in misura più elevata in via ''alternativa'' al contributo per la ricostruzione ed a fronte di tale "compensazione" al contribuente che rinunci al contributo è necessario che sussista e sia attestato il suo diritto soggettivo al contributo affinché possa disporne e, dunque, rinunciarvi.

La conclusione per il caso concreto é che l'istante potrà fruire del Superbonus con aliquota 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi del c. 8 ter, pur in mancanza di contributo.

Imposte di trascrizione e catastale

Espropriazioni per pubblica utilità

Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 65 del 10.11.2025

Oggetto: Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario - Adempimenti di pubblicità immobiliare ed in ambito catastale.

La ris. 65/2025, all'esito dell'analisi normativa svolta, conclude che non è possibile procedere alla trascrizione del provvedimento di esproprio, oltre che in favore del Demanio dello Stato, anche in favore del soggetto concessionario degli immobili espropriati quale soggetto titolare di un determinato uso su tali immobili e che, per converso, deve essere data evidenza catastale alla posizione del concessionario/gestore secondo le modalità rappresentate nella risoluzione stessa.

Imposte sui redditi – Redditi diversi

Procedura di espropriazione

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 289 del 7.11.2025

Oggetto: Costituzione diritto di servitù a seguito di procedura di espropriazione – Art. 67, c. 1, "TUIR"

La Risposta 289/2025 è molto interessante in quanto l'Ag. Entrate esprime l'avviso che l'indennità di servitù corrisposta a un contribuente a seguito della sottoscrizione di atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria per la realizzazione della linea elettrica su immobile di sua proprietà ubicato nell'area interessata dai lavori di interesse pubblico deve essere assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lett. h), 1° c. art. 67 "TUIR", come modificata dall'art. 1, c. 92, L. di Bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento», dovendosi quindi considerare superati i chiarimenti della circolare n. 194/1998, relativi all'art. 35, c. 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ("TUEPU"), secondo cui «Non danno luogo a plusvalenza [...] le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze. Così pure non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite».

Per massima chiarezza si precisa che la stipula del predetto atto notarile conseguiva alla notifica della delibera di approvazione del progetto esecutivo che coinvolgeva l'area in cui si trovava un immobile di proprietà dell'istante e dei suoi familiari, con valore di dichiarazione di pubblica utilità ai fini delle occorrenti espropriazioni o, nel caso di specie, asservimenti», nonché alla notifica del successivo decreto che autorizzava l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dalla realizzazione della variante all'opera pubblica.

Imposte sui redditi

Plusvalenza da permuta

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 283 del 4.11.2025

Oggetto: permuta di cosa presente contro cosa futura – plusvalenza – art. 86, c. 2, TUIR – non applicabilità

La Risposta 283/2025 ha precisato che nella fattispecie prospettata non è applicabile l'art. 86, 2° c., u.p., del TUIR, mancandone i presupposti, in quanto la permuta ha per oggetto lo scambio di un bene presente (terreno edificabile) contro un bene futuro (parcheggio urbano e conguaglio in denaro), non ancora esistente e non ancora immesso nel ciclo produttivo, e, dunque, non assoggettabile ad ammortamento fiscale ex art. 102 del TUIR. Di conseguenza, nel caso di specie, la permuta darà lugo a una plusvalenza imponibile da determinare secondo le regole ordinarie degli artt. 9 e 86 del TUIR.

Imposte sui redditi

Crediti da bonus edilizi

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 281 del 4.11.2025

Oggetto: Crediti di imposta da bonus edilizi – conferimento di azienda – trasferibilità dei crediti dall' impresa individuale alla società di capitali – limiti – art.121, D.L. "Rilancio" n. 34/2020.

La Risposta n. 281/2025 ha precisato che il conferimento d'azienda (ancorché fiscalmente neutrale ex art. 176 TUIR) non comporta, a differenza di fusioni e scissioni, la successione universale dei diritti e doveri (anche fiscali). Pertanto, interpretando in via letterale l'art. 121, D.L. 34/2020, il trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante conferimento (dei singoli crediti e dell'azienda che li possiede) è qualificabile come cessione e, come tale, incide sul numero e sul limite dei trasferimenti ''liberi'' consentiti dalla normativa.

Alla luce di ciò, nella fattispecie prospettata, i crediti potranno essere conferiti unitamente all'azienda nella costituenda società conferitaria, ma tale trasferimento inciderà sul numero massimo di cessioni ''libere'' previsto dall'art. 121, 1° c., poiché l'operazione comporta un mutamento della titolarità del credito, che incorre nel limite previsto dalla norma e, pertanto, i crediti non potranno essere ulteriormente oggetto di ''libera'' cessione, ma sarà possibile una loro cessione solo verso i soggetti qualificati previsti dall'art. 121.

Per l'effetto, inoltre, circa gli adempimenti da porre in essere per l'utilizzo dei crediti da parte della società di capitali conferitaria, non viene condivisa la soluzione proposta dall'istante, di cui al principio di diritto n. 4/2024, riferibile solo a fusioni e scissioni, operazioni che determinano una successione universale. Pertanto, nel caso di specie, per il trasferimento dei crediti di imposta da bonus edilizi mediante conferimento di azienda devono essere applicate le norme ordinarie e posti in essere gli adempimenti previsti nei casi di cessione dei crediti.

Imposte sui redditi

Plusvalenze Superbonus

Agenzia delle entrate - Risoluzione n. 62 del 30.10.2025

Oggetto: Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, ricevuto in donazione, oggetto di interventi edilizi che hanno dato diritto alla detrazione di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020 (Superbonus) – Art. 67, c. 1, lettera b–bis) "TUIR"

La risoluzione n. 62/2025 ha confermato, ma era scontato stante la chiarezza del dato normativo, che la cessione di un immobile a titolo oneroso, prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione di interventi ammessi al Superbonus, determina la tassazione della plusvalenza (art. 67, c. 1, lett. b-bis TUIR), da calcolare ai sensi del successivo art.68, nel caso in cui l'immobile non sia pervenuto per successione, bensì per donazione, né sia stato adibito ad abitazione principale.

L'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti per l'ipotesi, di soluzione più dubbia, in cui gli interventi Superbonus infra decennali non siano riferibili al periodo di possesso del cedente bensì a quello del donante.

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