"Art bonus"
Erogazioni liberali finalizzate al sostegno dell'attività di ristrutturazione di un locale destinato a teatro
Oggetto: Credito di imposta Art–Bonus – Art. 1, c. 1, D.L. n. 83/2014 – Erogazioni liberali finalizzate al sostegno dell'attività di ristrutturazione di un locale destinato a teatro, di proprietà di una società cooperativa, sul quale è stato costituito un diritto di superficie a favore di un Ente territoriale
La Risposta n. 119/2025 ha preso in esame l'Istanza presentata da un Comune volta a sapere se vi sia la possibilità per l'Ente di fruire dell'"Art Bonus" per le spese di ristrutturazione relative a un teatro sul quale il Comune è titolare di un diritto di superficie (durata di 25 anni, rinnovabile alla scadenza) a seguito di atto di costituzione sottoscritto in suo favore nel 2021 dalla società cooperativa proprietaria dell'immobile.
La conclusione dell'Ag. delle Entrate è stata, però, interlocutoria in quanto, per l'attribuzione del credito d'imposta "Art Bonus" (Art. 1, c.1, D.L. n. 83/2014), ha richiesto, come da parere del competente Ministero della cultura, la previa verifica con esito positivo, e quindi il riconoscimento, della qualità di bene culturale di cui all'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, ai fini in questione, il Comune istante dovrà presentare il provvedimento attestante l'interesse culturale rilasciato dal competente Ufficio del Ministero della cultura.
Imposta sulle successioni e donazioni
Novità sulle successioni e donazioni
Oggetto: D.Lgs. 18.9.2024 n. 139; L. 4.7.2024 n. 104; D.Lgs. 14.6.2024 n. 87 -Principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni
L'interessante circolare 3/E/2025 illustra le principali novità recate al T.U. delle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990 – "TUS") dal D.Lgs. 18.9.2024 n. 139, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 101, L. 9.8.2023 n. 111, finalizzate alla razionalizzazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Le principali novità riguardano: l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione di successione; le modalità di determinazione dell'imposta, delle aliquote e delle franchigie; l'estensione dell'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust; la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all'invio telematico.
Inoltre, la circolare 3/E/2025 illustra i contenuti: dell'art. 7, L. 4.7.2024 n. 104 («Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»); dell'art. 4, D.Lgs. 14.6.2024, n. 87 («Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'art. 20, L. 9.8.2023, n. 111»), che ha ridotto l'entità delle sanzioni per le violazioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, con la precisazione che le disposizioni in tema di sanzioni trattate nella circolare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del nuovo T.U. delle sanzioni tributarie amministrative e penali emanato con D.Lgs. 5.11.2024 n. 173, saranno abrogate e trasfuse nel medesimo T.U. - D.Lgs. 173/2024 con decorrenza 1.1.2026.
Per quanto di maggior interesse, la circolare 3/E/2025 evidenzia:
- che qualora nella dichiarazione di successione (anche se sostitutiva o integrativa) siano indicati beni immobili e diritti reali, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari e catastali in merito alle quali con ris. 2/E/2025 è stato ridenominato il codice tributo: "1532", "Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali";
- la novità (c. 4 bis, art. 48 "TUS") che le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni, laddove l'asse ereditario comprenda beni immobili, a prescindere dalla categoria catastale, nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. La circolare 3/E precisa che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle anzidette imposte, non potendo estendersi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi non espressamente richiamati dalla norma, quali l'imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali. Un provvedimento dell'AdE definirà le modalità attuative della disposizione (si ricorda che il provvedimento n. 47335 del 13.2.2025 ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e della domanda di volture catastali, relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica);
- la modifica dell'art. 56-bis del "TUS", concernente l'attività accertativa in relazione alle liberalità indirette, a seguito della quale l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti) può essere effettuato «esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi». Non è, quindi, più richiesta l'ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato (sole o unitamente ad altre già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario) un incremento patrimoniale «superiore all'importo di 350 milioni di lire». Il successivo comma 2 dell'art. 56-bis stabilisce che a dette liberalità si applichi l'aliquota dell'8%, per la parte eccedente l'eventuale franchigia di cui all'art. 56 del "TUS". La norma, inoltre, prevede espressamente che la registrazione delle liberalità indirette possa avvenire anche volontariamente e, in tal caso, si applica l'imposta tenendo in considerazione aliquote ed eventuali franchigie dell'art. 56 del "TUS";
- che la novella normativa interviene sull'art. 57, c. 1, del "TUS", prevedendo, ai soli fini delle franchigie dell'art. 56, che il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante al donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione (orientamento già assunto dall'AdE con circolare n. 29/E/2023 che aveva altresì precisato che dal coacervo donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le donazioni poste in essere tra il 25.10.2001 e il 28.11.2006, periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata). Inoltre, la novella ha espressamente abrogato l'art. 8, c.4 del "TUS", disciplinante il "coacervo successorio", istituto da ritenersi già implicitamente abrogato come chiarito dalla circolare 29/E/2023;
- l'art. 9, c. 3, del D.Lgs. 139/2024 prevede che le modifiche introdotte abbiano effetto per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti dal 1.1.2025. Invece, la «Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali» allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale ("TUIC" – D.Lgs. 347/1990), di nuova introduzione, acquista efficacia dal 1.1.2025 con riferimento a tutte le richieste di servizi per operazioni catastali e ipotecarie presentate da tale data.
IRES
Terreni, diritto di superficie
Oggetto: Interessi passivi – art. 96 del "TUIR" – Terreni – diritto di superficie – acquisto – finanziamenti garantiti da ipoteca – destinazione alla locazione – art. 1, c. 36, L. n. 244/2007 – non integrale deducibilità.
La Risposta a Interpello n. 110/2025 riscontra l'istanza, presentata da una Srl appartenente a un Gruppo imprenditoriale, circa il trattamento fiscale da riservare agli interessi passivi relativi ai finanziamenti (garantiti da ipoteca iscritta su terreni destinati alla costituzione di diritti di superficie a tempo determinato, di regola 20 anni da concedere agli operatori di impianti solari), erogati dalla capogruppo o da istituti finanziari per l'acquisto dei terreni medesimi, la cui remunerazione è costituita da interessi passivi a tassi di mercato.
Dopo avere ripercorso genesi e contenuti della norma speciale (art. 1, c. 36, L. 244/2007 modificato dall'art. 4, D.Lgs. 147/2015) che deroga favorevolmente (consentendo l'integrale deduzione degli interessi passivi al ricorrere di tutti i requisiti previsti) alle regole generali restrittive previste dall'art. 96 del "TUIR" che limitano la deducibilità degli interessi passivi, l'Ag. delle Entrate fornisce riscontro negativo all'interpello in ragione del fatto che nella fattispecie ci si trova di fronte ad atti di costituzione di diritto reali, e non a contratti di locazione come espressamente richiesto dall'art. 36, senza possibilità di assimilare le due fattispecie.
"Opzioni" bonus edilizi
Sconto in fattura e cessione del credito
Oggetto: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, c. 5, D.L. 39/2024 - più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse – lavori non ancora eseguiti – condizioni – sussistenza.
La Risposta a Interpello n. 107/2025 – sempre in merito alle condizioni richieste dall'art. 1, c. 5 del D.L. n. 39/2024 (conv. dalla L. n. 67/2024) al fine di poter continuare a fruire della deroga al blocco delle opzioni - ha ribadito che tale disposizione di deroga intende fare riferimento all'avvenuta esecuzione, al 30.3.2024, in senso stretto, di lavori edili e quindi opera esclusivamente laddove, a tale data, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell'agevolazione. Più in dettaglio, la Risposta ha ricordato che, dal tenore letterale del c. 5, l'applicabilità della deroga opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30.3.2024, delle seguenti condizioni: (a) l'avvenuta esecuzione di lavori edili (''lavori già effettuati''); (b) il sostenimento dei relativi costi (''sostenuta alcuna spesa''); e (c) la documentazione di questi mediante fattura (''documentata da fattura'').
Nell'ipotesi in cui più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (CILAS) o in caso di interventi in ''edilizia libera'' nell'accordo vincolante, la condizione è soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi ivi indicati (R.I. n. 15/2025).
Ad es., se la CILAS riguarda interventi antisismici e anche interventi agevolati con un diverso bonus edilizio (nel caso specifico, oltre ad interventi edilizi e antisismici, il condominio committente stava eseguendo opere per il superamento delle barriere architettoniche), la condizione di legge è soddisfatta anche se, al 30.3.2024, siano state pagate spese, documentate con fattura, relative, anche in parte, ai soli lavori antisismici effettuati (circostanza rappresentata nell'istanza di interpello): pertanto, in tale caso, è possibile esercitare l'opzione con riferimento anche alle spese relative agli interventi agevolati con un diverso bonus edilizio sostenute successivamente a detta data.
Nel caso rappresentato, dunque, l'avvenuto sostenimento entro il 30.3.2024 delle spese rientranti nel ''Superbonus Sisma 110%" consente al committente di continuare a fruire dello "sconto in fattura" (o della cessione del credito) in relazione alle restanti opere previste nel titolo abilitativo e agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus, sempre che sussistano le ulteriori condizioni richieste dal c. 5 (come, ad es., le fatture relative alle spese sostenute), nonché le condizioni specificatamente richieste dalla normativa concernente le singole agevolazioni fiscali. A questo riguardo, la Risposta ricorda che per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal Superbonus la possibilità di fruire delle opzioni è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31.12.2024.
"Opzioni" bonus edilizi
General contractor, assenza di fatture emesse nei confronti del committente
OGGETTO: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, c. 5, D.L. 39/2024 – general contractor – assenza di fatture emesse nei confronti del committente – spese, documentate da fatture, sostenute dai soggetti coinvolti entro il 30.3.2024 – rilevanza – pagamento di spese per prestazioni professionali, di servizi tecnici preparatori all'inizio lavori e di mere attività preparatorie al cantiere – non rilevanza.
La Risposta a Interpello n. 106/2025 – sempre in merito alle condizioni richieste dall'art. 1, c. 5 del D.L. n. 39/2024 (conv. dalla L. n. 67/2024) al fine di poter continuare a fruire della deroga al blocco delle opzioni - ha esaminato il quesito posto da un General Contractor che chiedeva se la deroga al blocco delle opzioni trovi applicazione laddove, pur essendo al 30.3.2024 in corso opere e lavorazioni Superbonus, non siano state emesse dal G.C. fatture nei confronti del Condominio committente per via del mancato raggiungimento delle percentuali di esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto, ancorché siano state sostenute dai vari soggetti coinvolti nei lavori (nel caso in esame, dal G.C., dalle società consorziate e dalle società subappaltatrici dei lavori) una serie di spese, documentate da fatture che recano il Condominio quale destinatario finale della prestazione.
La Risposta evidenzia che, fermo restando che le spese professionali, per i servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori e per le mere attività preparatorie del cantiere (ad es., per l'acquisto dei materiali o l'installazione di ponteggi) non sono riconducibili tra quelle rilevanti ai fini del c. 5, in quanto non riguardanti la materiale esecuzione di interventi edilizi, rileva che, nel caso di specie, la documentazione presentata non consente all'Agenzia di pronunciarsi in merito alla sussistenza o meno al 30.3.2024 di tutte le condizioni richieste dal comma 5 per l'operatività della deroga ivi disposta in quanto mancante di una puntuale e dettagliata indicazione dei lavori eseguiti al 30.3.2024, delle relative fatture emesse entro tale data e dei corrispettivi pagamenti effettuati sempre entro il 30.3.2024, ma solo una indicazione generica che al 30.3.2024 risultava raggiunta una percentuale dei lavori pari al 36,78% del Computo Metrico allegato.
La conclusione della Risposta è che, tenuto conto dell'interpretazione del comma 5 esposta dall'Agenzia, spetterà al contribuente verificare la sussistenza delle condizioni richieste ai fini dell'operatività della deroga, essendo tale verifica preclusa in sede di interpello poiché implica valutazioni di fatto escluse dall'area di tale istituto (circolare 9/E/2016).
"Opzioni" bonus edilizi
Pagamento degli oneri di urbanizzazione
Oggetto: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, c. 5, D.L. 39/2024 –pagamento degli oneri di urbanizzazione – non rilevanza – interventi edilizi – fatture emesse dai subappaltatori – pagamento effettuato dopo il 30 marzo 2024 – condizioni – non sussistenza.
La Risposta a Interpello n. 105/2025 – sempre in merito alle condizioni richieste dall'art. 1, c. 5 del D.L. n. 39/2024 (conv. dalla L. n. 67/2024) al fine di poter continuare a fruire della deroga al blocco delle opzioni - ha ribadito che tale disposizione di deroga intende fare riferimento all'avvenuta esecuzione, alla data del 30.3.2024, in senso stretto, di lavori edili e quindi opera esclusivamente laddove, a tale data, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell'agevolazione.
Nel caso specifico, il General Contractor istante chiede – ricevendo, però, riscontro negativo dall'Ag. delle Entrate – se la deroga al blocco delle opzioni possa trovare applicazione laddove: (1) siano stati pagati (il 19.2.2024) dalla parte committente esclusivamente gli oneri di urbanizzazione; (2) siano state emesse (la prima il 27.3.2024; la seconda il 31.3.2024) fatture dalla società subappaltatrice per l'esecuzione di lavori di demolizione concernenti gli interventi edilizi.
L'AdE osserva, a supporto della propria risposta negativa, che: per il punto (1) le uniche spese sostenute dalla committente alla data del 30.3.2024 sono i pagamenti concernenti gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione e i diritti di segreteria di cui al d.P.R. n. 380/2001 ed ancora nessuna fattura risulta emessa nei confronti della parte committente; per il punto (2), la circostanza che al 27.3.2024 siano state comunque poste in essere alcune lavorazioni (come il taglio del calcestruzzo) concernenti gli interventi edilizi agevolabili non soddisfa le condizioni richieste dal citato art. 1, c. 5 in quanto la relativa fattura, anche se emessa dalla società subappaltatrice prima del 30.3.2024, risulta pagata dopo tale data (in particolare, il primo addebito, a titolo di acconto, risale al 3.4.2024 e il secondo, a saldo, al 23.5.2024).
"Opzioni" bonus edilizi
Pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori –
Oggetto: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, c. 5, D.L. 39/2024 –pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori – non rilevanza.
La Risposta a Interpello n. 104/2025 – sempre in merito alle condizioni richieste dall'art. 1, c. 5 del D.L. n. 39/2024 (conv. dalla L. n. 67/2024) al fine di poter continuare a fruire della deroga al blocco delle opzioni - ha ribadito che tale disposizione di deroga intende fare riferimento all'avvenuta esecuzione, alla data del 30.3.2024, in senso stretto, di lavori edili e quindi opera esclusivamente laddove, a tale data, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell'agevolazione. Pertanto, per l'Ag. delle Entrate la deroga al blocco delle "opzioni" non opera poiché entro il 30.3.2024 il Condominio committente ha sostenuto solo la spesa per la redazione del computo metrico estimativo.
"Opzioni" bonus edilizi
Pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico
Oggetto: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, c. 5, D.L. 39/2024 – pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico – non rilevanza.
La Risposta a Interpello n. 103/2025 - in merito alle condizioni richieste dall'art. 1, c. 5 del D.L. n. 39/2024, conv. dalla L. n. 67/2024, al fine di poter continuare a fruire della deroga al blocco delle opzioni ("'[l]e disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del citato D.L. n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al c. 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al c. 3, lettere a) e b), del medesimo art. 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati") - ha ribadito il pensiero dell'Ag. delle Entrate già reso noto con recenti Risposte a Interpello, ossia che tale disposizione di deroga intende fare riferimento all'avvenuta esecuzione, alla data del 30 Marzo 2024, in senso stretto, di lavori edili e quindi opera esclusivamente laddove, a tale data, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell'agevolazione.
Non è, pertanto, ritenuto sufficiente, ai fini della fruizione della deroga, il solo sostenimento, entro il 30.3.2024, del costo relativo alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico in quanto non riguardante la materiale esecuzione di lavori edilizi e quindi non riconducibile tra le spese richieste dall'art 1, c. 5 del D.L. n. 39/2024.


