Imposte indirette - Registro

Contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 74 del 10.3.2026

Oggetto: Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali a sensi art. 56, L. n. 203/1982. Applicazione dell'art. 2, c. 4–bis, D.L. n. 194/2009.

Una società agricola equiparata allo IAP, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 99/2004, intende acquistare dei terreni fruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (art. 2, c.4¬bis, D.L. n. 194/ 2009).

Entro il quinquennio da detto acquisto intende stipulare un contratto di compartecipazione agraria con altra società agraria avente a oggetto i suddetti terreni e chiede se ciò possa comportare la decadenza dai suddetti benefici fiscali.

All'esito della disamina normativa, giurisprudenziale e di prassi (in particolare, della Risoluzione Ministeriale 4/DF/2023 che, ai fini dell'IMU, ha affermato il principio di carattere generale secondo cui «[...]il contratto di rete e il contratto di compartecipazione agraria concretizzano ¬ proprio in ragione della struttura e della finalità che il legislatore ha voluto riconoscere agli stessi ¬ forme di conduzione associata dei terreni agricoli, che, per la loro stessa natura, comportano una gestione condivisa dei terreni in argomento, pena lo snaturamento del contratto stesso.», concludendo che «se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l'applicazione del regime di favore di cui al c. 758 dell'art. 1, L. n. 160/2019.»), la Risposta 74/2026 ha favorevolmente concluso che la stipulazione di un contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (ex art. 56, L. n. 203/1982), entro il quinquennio dall'acquisto agevolato dei terreni (ex art. 2, c. 4¬bis, D.L. 194/2009), non comporta automaticamente la decadenza dall'agevolazione fruita per l'acquisto dei terreni, laddove i contratti di compartecipazione agraria siano stipulati nel rispetto di tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo e della relativa disciplina normativa e posto che, in ogni caso, il contratto di compartecipazione agraria non deve consistere esclusivamente nella mera concessione in godimento del terreno a favore di un terzo, ma il proprietario del terreno agevolato/compartecipante deve continuare a partecipare attivamente e concretamente alla coltivazione e alla conduzione diretta del terreno.

Diversamente, l'ipotesi di mera concessione in godimento del terreno ad un soggetto terzo nel corso del quinquennio dall'acquisto agevolato, parimenti al contratto di affitto del fondo, in via generale, comporta la decadenza dall'agevolazione p.p.c.

Imposte indirette - Registro

Concessioni demaniali marittime

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 72 del 9.3.2026

Oggetto: Pagamento dell'imposta di registro per le concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 3, c. 16, D.L. n. 95/2012.

La Risposta n. 72/2026 ha riscontrato la richiesta di chiarimento in tema di imposta di registro formulata da una società "in house" interamente partecipata da un Comune, con scopo sociale di erogazione di servizi di interesse generale per conto dell'Amministrazione comunale, correlati all'impiego e alla tutela di immobili pubblici, funzionali all'attuazione delle politiche sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio.

Nella fattispecie, il Comune, in forza delle funzioni attribuite dalla L.R. n. 13/1999, con Atto formale di concessione demaniale marittima, ha concesso alla società una zona del Pubblico Demanio Marittimo, appartenente allo Stato, per la costruzione e gestione, per un certo numero di anni, di un porto turistico, costituente pubblico servizio locale di rilevanza economica, con annesse strutture turistico ricettive, commerciali, ludicosportive e servizi.

In tale contesto, la Risposta n. 72/2026, all'esito dell'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale, (in particolare, Cass. Sez. Unite n. 6019/2016) e superando parzialmente la risposta ad interpello n. 157/2020, riconosce che alle concessioni amministrative aventi per oggetto «beni immobili appartenenti al demanio dello Stato» è applicabile l'art. 3, c. 16, del D.L. n. 95/2012, per cui è possibile assolvere l'imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto oppure annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

Imposte indirette - IVA

Servizio lavanderia per ospiti RSA

Risposta a Istanza di Consulenza Giuridica n. 4 del 3.3.2026

Oggetto: Servizio di lavanderia per ospiti RSA – trattamento ai fini IVA

Nella Risposta in questione, che per la logica interpretativa seguita ha una valenza generale e può risultare utile quale ulteriore riferimento per casi simili, in ragione del fatto che l'istante rappresenta che il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della RSA, ''consiste in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa'', cosicché l'ospite della RSA può acquistarlo in via opzionale ove non decida di provvedere in altro modo, il che significa che lo stesso non è essenziale e funzionale alla gestione globale della RSA, conferma che tale servizio di lavanderia deve essere assoggettato all'aliquota IVA ordinaria, sia quando svolto da imprese, sia quando reso da cooperative sociali.

"DURF"

Verifica del requisito Durf

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 63 del 3.3.2026

Oggetto: Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – verifica del requisito di cui all'art. 17–bis, c. 5, lettera a), D.Lgs. 241/97.

Una società operante nel settore degli appalti e subappalti segnala di avere necessità, per operare con committenti pubblici e privati, del Certificato di Sussistenza dei Requisiti (c.d. DURF fiscale) previsto dall'art. 17 ¬bis del D. Lgs. n. 241/1997 e disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell'AdE prot. 54730/2020.

In relazione ai requisiti richiesti dalla normativa, l'istante chiede all'AdE «se i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possano essere inclusi nel calcolo dei ''versamenti registrati nel conto fiscale''».

Dopo avere ripercorso i tratti principali della normativa e della prassi agenziale, l'AdE risponde in modo affermativo confermando che, ai fini della possibilità di fruire di una causa di esonero prevista dal c. 5 dell'art. 17 bis, i versamenti effettuati tramite mod. F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato (artt. 36 ¬bis, DPR 600/1973 e art. 54 bis, DPR 633/72), ¬in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributari, possono rientrare nella quota del 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime laddove eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d'imposta cui i modelli dichiarativi si riferiscono.

Imposte indirette - Registro

Cessione di ramo d'azienda con immobile destinato a housing universitario

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 60 del 2.3.2026

Oggetto: Imposta di registro e di bollo applicabile alla cessione di ramo d'azienda in cui è ricompreso un immobile destinato a housing universitario.

Una società intende avviare l'attività di housing universitario e a tal fine ha presentato richiesta di contributo ai sensi del D.M. "MUR" n. 481/2024 e vuole acquisire un ramo d'azienda avente per oggetto l'attività alberghiera nel quale è compreso l'immobile che verrà destinato a housing universitario: chiede pertanto se potrà applicare l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro prevista dall'art. 1¬bis, c.10, L. n. 338/2000 (introdotto dall'art. 25 del D.L. n. 144/2022 conv. dalla L. n. 175/2022) recante le disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari all'atto di acquisto del ramo di azienda comprendente l'immobile destinato a housing universitario.

La Risposta agenziale, dopo avere ripercorso le norme di interesse, fiscali e non, conferma che, una volta che la domanda per il predetto contributo pubblico sarà stata ammessa al finanziamento ex art. 2 del D.M. n. 481/2024, l'istante potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1-bis, c. 10, L. 388/2000 e, in particolare, dell'esenzione dalle imposte di bollo e di registro. Tuttavia, tenuto conto delle modalità applicative dell'imposta di registro nel caso di acquisizione di ramo d'azienda (art. 23 "TUR") la disposizione di esenzione potrà essere applicata con esclusivo riferimento alla quota parte del corrispettivo imputata all'immobile destinato a housing universitario e individuata in base alla ripartizione indicata nell'atto, che dovrà, pertanto, essere indicato distintamente e analiticamente rispetto a quello delle attrezzature, dell'avviamento e di altri eventuali asset che configurano, nel loro insieme, il complesso aziendale, rispetto ai quali, invece, l'imposta di registro sarà dovuta con le rispettive aliquote.

Imposte indirette - Registro

Atto di ricognizione di debito perfezionato con scrittura privata non autenticata

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 52 del 25.2.2026

Oggetto: Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con scrittura privata non autenticata. Art. 4, Tariffa, Parte II, DPR n. 131/1986 ("TUR").

L'istante chiede quale sia il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un atto unilaterale di riconoscimento di debito (Euro 75.000) privo di causa onerosa e non collegato ad un precedente atto dotato di effetti dichiarativi o traslativi da sottoporre a registrazione.

Il riconoscimento del debito contiene un chiaro riferimento al rapporto obbligatorio sottostante giacché l'Istante dichiara di essere debitore della somma nei confronti di un altro soggetto, anticipata per l'acquisto di un immobile (la compravendita è stata registrata), l'identità dei soggetti, l'oggetto del rapporto, il piano rateale di restituzione della somma mediante bonifici bancari.

La Risposta n. 52/2026, dopo avere richiamato la norma (art. 1988 c.c.) e la giurisprudenza civilistica relative alla ricognizione di debito, precisa che essa non è espressamente normata nel "TUR", per cui occorre rifarsi alle regole di carattere generale (tra cui l'art. 22 che disciplina le "enunciazioni") e al riguardo la Risposta richiama i tre diversi filoni interpretativi che si sono formati nella giurisprudenza in merito al trattamento degli atti ricognitivi di debito ai fini dell'imposta di registro.

In tale nebuloso contesto, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 7682 del 16.3.2023) ha affrontato il tema della tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito, concludendo che esso sia soggetto a registrazione in caso d'uso e con imposta fissa (Euro 200), ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del "TUR", a meno che, " a mero titolo esemplificativo, indipendentemente dal nomen iuris adoperato di ricognizione di debito, debba riconoscersi alla dichiarazione un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, che assuma rilevanza patrimoniale", nel qual caso "tornerà applicabile l'art. 3, parte I della Tariffa, con obbligo di registrazione in termine fisso, da assoggettare ad imposta proporzionale secondo l'aliquota dell'1%, da applicare al valore del bene o del diritto oggetto dell'atto dichiarativo [...] come espresso nello stesso atto dichiarativo", valutazione da effettuarsi in base alla fatta di ciascun atto ai sensi dell'art. 20 del "TUR", sulla scorta dell'interpretazione degli effetti giuridici prodotti dallo stesso atto.

Tanto premesso, la Risposta n. 52/2026 conclude che dall'atto de quo non risultano effetti modificativi di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, ricavandosi dalla bozza allegata all'istanza un mero riconoscimento del debito che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante, confermandolo, dal che la Risposta conclude che la scrittura privata non autenticata in esame di ricognizione di debito, avente carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro nella misura di 200 euro solo ''in caso d'uso'' ai sensi dell'art. 4, Tar. Parte II del "TUR", restando comunque ferma l'applicazione dell'imposta nella misura di 200 euro in caso di registrazione volontaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 8 del "TUR" e dell'art. 4, Tar. Parte II ad esso allegata.

IRPEF – Redditi Diversi

Diritto di superficie su fondi agricoli non edificabili

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 51 del 25.2.2026

Oggetto: Costituzione di un diritto di superficie su fondi agricoli non edificabili e contestuale cessione del diritto di nuda proprietà a soggetti diversi – art. 67 del TUIR.

La Risposta n. 51/2026 dà applicazione alla norma di interpretazione autentica (c. 1 bis, art. 1, D.L. n. 84/2025 inserito dalla Legge di conversione n. 108/2025) relativa alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 67 del "TUIR" in materia di redditi diversi.

Il caso analizzato è quello di un imprenditore agricolo, proprietario di alcuni terreni agricoli (non edificabili), dei quali intende cedere contestualmente al figlio il diritto di nuda proprietà e costituire un diritto di superficie a favore di una società.

Al riguardo, l'AdE conferma che "qualora da detti contratti non residui alcun diritto reale in capo all'Istante, neanche nell'ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo, lo stesso non realizzerà alcuna plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, c. 1, lettera b), del TUIR. Diversamente, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituirà reddito diverso ai sensi della lettera h) del c.1" del medesimo art. 67.

Scissioni per scorporo

Scissione mediante scorporo di società

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 50 del 25.2.2026

Oggetto: Art. 17 bis, c. 5, D.Lgs. n. 241/1997 – Scissione mediante scorporo di società ex art. 2506.1 cod. civ.

Una società é stata costituita nel 2025 mediante scissione con scorporo da altra società e la scissa ha assunto il ruolo di holding del gruppo esercendo anche attività immobiliare mentre la beneficiaria continua l'attività di costruzione e commercio all'ingrosso nonché installazione e riparazione d'impianti di refrigerazione, condizionamento e riscaldamento in genere, che veniva svolta dalla scissa sin dalla sua costituzione nel 1997.

A fronte dell'intervenuta scissione, la società beneficiaria chiede chiarimenti sull'applicazione della normativa relativa alle semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti e appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti presso queste ultime, disciplinate dall'art. 17¬bis, c. 5, D.Lgs. 241/1997. In proposito, l'istante precisa che «[f]ormalmente la società ALFA è una società di nuova costituzione in quanto l'atto costitutivo è stato iscritto al Registro Imprese in data [...] 2025, quindi non può richiedere il rilascio del DURF all'Ag. delle Entrate non avendo il requisito del triennio di attività pregressa; di fatto però l'attività qui in esame è esercitata continuativamente da 28 anni. [...] L'impossibilità di richiedere il DURF porta con sé lo svantaggio di non poter usufruire dell'istituto della compensazione per il versamento delle ritenute di natura erariale effettuate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, cosa che invece poteva essere fatta da BETA pre¬scissione».

Ciò posto, l'istante rileva che l'AdE non si è mai espressa sulla possibilità di rilascio del DURF a società che nascono per effetto di operazioni straordinarie ma che nei fatti continuano l'attività proveniente dalla società scissa.

Dopo una disamina della normativa civilistica e fiscale e delle modifiche apportate dal D.Lgs.n. 192/2024, l'AdE ha ritenuto che, a fronte della generale applicabilità del c. 4 dell'art. 173 TUIR ¬ e, quindi, dell'astratto passaggio delle posizioni soggettive della società scissa in capo alle beneficiarie ¬ il legislatore è intervenuto in maniera puntuale per regolamentare tali posizioni giuridiche nell'ambito dell'operazione straordinaria con scorporo, che gli interventi puntuali sull'art.173 del TUIR appaiono tali da impedire una interpretazione estensiva del «principio di continuità e neutralità» fino a ricomprendervi il periodo di svolgimento dell'attività economica intesa nel suo complesso (e in quanto tale insuscettibile di riparto tra i soggetti coinvolti) e che le condizioni del c. 5 dell'art.17¬bis del D.Lgs. n. 241/1997 rappresentano un presupposto specifico richiesto da una norma speciale, la cui finalità antielusiva impedisce una diversa interpretazione.

Per l'AdE ne consegue che, in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso, non è possibile riconoscere alla società istante,¬ al fine di beneficiare della compensazione di cui all'art. 17 ¬bis, c. 5 del D.Lgs. 241/1997,¬ il triennio di attività commerciale maturato in capo alla scissa per effetto della scissione con scorporo.

Crediti da bonus edilizi e concordato preventivo biennale

Credito d'imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 48 del 24.2.2026

Oggetto: Concordato preventivo biennale – associazione professionale – differenziale positivo tra il valore nominale del credito d'imposta da bonus edilizi e il prezzo di acquisto – reddito concordato e valore della produzione netta concordato – determinazione – variazione – non rilevanza – artt. 15 e 17 del d.lgs. n. 13 del 2024.

Richiamando la Risposta a Interpello n. 171/2025, relativa ai redditi derivanti dall'acquisto e successivo utilizzo in compensazione di crediti da bonus edilizio energetici, uno studio professionale chiede se il costo sostenuto nell'anno 2024 per l'acquisto del credito di imposta da bonus edilizi [...] e il ''ricavo'' (i.e., componente positivo) derivante dall'utilizzo in compensazione nel 2025 di una rata di detto credito [...] debbano o meno essere inclusi nel perimetro della proposta di CPB ai fini sia Irpef che Irap.

La Risposta agenziale, dopo avere confermato la rilevanza di detti componenti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo nei termini già precisati con la Risposta 171/205, ha chiarito che gli ammontari dei singoli componenti positivi e negativi che concorrono a formare il differenziale (positivo) in parola non comportano alcuna variazione del reddito concordato secondo il meccanismo previsto dal c. 2 dell'art.15, D.Lgs. n. 13/2024, stante la tassatività delle fattispecie elencate nel c. 1 di detto articolo. Del pari, tali componenti non rilevano ai fini delle variazioni del valore della produzione netta proposto ai fini del CPB previste dall'art.17 in quanto già ricompresi nell'originaria proposta di CPB

Valutazioni antiabuso

Riorganizzazione societaria in due diverse società

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 42 del 18.2.2026

Oggetto: Valutazione antiabuso di un'operazione di riorganizzazione societaria articolata nell'utilizzo combinato del conferimento delle partecipazioni detenute dal padre e dai figli in due diverse società in una holding newco srl, in regime di realizzo controllato ex art. 177, c. 2, "TUIR", e della successiva donazione dal padre ai figli della nuda proprietà delle quote della holding newco srl, ai sensi dell'art. 16 "TUSD".

Prima di dare corso all'operazione descritta in oggetto, due fratelli sono soci al 50% ciascuno della società Alfa esercente costruzione di immobili nonché, insieme al loro padre, della società Beta, che esercita il commercio di prodotti petroliferi (48,2% dal padre e al 25,6% ciascuno dai due figli).

La donazione che il padre intende effettuare ai figli riguarderà una quota non di controllo della futura newco, per cui non potrà essere invocata l'esenzione ex art. 3, c. 4 ter, TUSD, ma sarà assoggettata al regime ordinario dell'art.16, TUSD.

La Risposta 42/2026, all'esito dell'analisi delle due operazioni prospettate (conferimento partecipazioni nella newco e donazione del padre ai figli della nuda proprietà delle quote nella newco), evidenzia che la combinazione delle stesse comporta un risparmio fiscale sull'imposta di donazione applicabile alla donazione della nuda proprietà delle quote di partecipazione nella holding newco srl del padre rispetto all'imposta di donazione della nuda proprietà delle quote già detenute dallo stesso in Beta, vantaggio da considerarsi indebito perché in contrasto con la finalità dell'art.16, lettera b), del TUSD.

Tuttavia, la costituzione della holding newco srl, tramite conferimento delle partecipazioni in Alfa e Beta, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote della neocostituita holding, appare idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale, giacchè consentirà di: gestire in modo coordinato e unitario, come un gruppo, le società oggetto di conferimento; ottimizzare l'impiego della liquidità anche mediante contratti di gestione accentrata della tesoreria; evitare che eventuali dissidi tra soci possano bloccare la normale operatività aziendale risolvendo eventuali conflittualità in seno alla società holding, prevenendole anche mediante appositi accorgimenti statutari; avviare un graduale passaggio generazionale teso a trasferire, via via, dal padre ai figli il controllo del gruppo.

La conclusione dell'Agenzia è, dunque, che l'operazione non sia priva di sostanza economica, il che ne esclude il carattere abusivo.

Credito d'imposta ZES Unica mezzogiorno

Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo

Provv. Dirett. Ag. Entrate prot. 56564 del 16.2.2026

Oggetto: Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

Con Provv. Direttoriale n. 56564/2026 del 16.2.2026, l'Ag. delle Entrate ha approvato il "modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1, c. 448, L. 30.12.2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica".

L'art. 1, c. 448 – 452, L. di Bilancio 2026 ha infatti previsto un ulteriore credito d'imposta pari al 14,6189% per le imprese che hanno validamente presentato, dal 18.11.2025 al 2.12.2025, la comunicazione integrativa ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex artt. 16, D.L. 124/2023, e 1, c. 488, L. 207/2024.

Le imprese che hanno già diritto a tale credito d'imposta (pari al 60,3811% - Provv. 12.12.2025 n. 570046) potranno ottenere un ulteriore credito del 14,6189% a condizione che non abbiano ottenuto, per uno o più investimenti della comunicazione integrativa, il credito d'imposta transizione 5.0 (art. 38, D.L. 19/2024).

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA

Applicazione indici sintetici

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 39 del 12.2.2026

Oggetto: Indici sintetici di affidabilità fiscale – applicazione – attività prevalente – individuazione–concordato preventivo biennale –D.Lgs. n.13/2024.

L'Istante è un'impresa che esercita quale attività prevalente la costruzione e sviluppo di edifici residenziali e non (cod. ATECO 2025 41.00.00) nel cui bilancio al 31.12.2024 sono iscritti esclusivamente, quali componenti positivi nella voce A del conto economico, ricavi di vendita pari a zero euro e incremento delle rimanenze immobiliari per euro [...], riferito a progetti immobiliari di proprietà dell'Istante, in corso di realizzazione e destinati alla vendita. L'istante chiede chiarimenti sulle modalità per individuare l'attività prevalente ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ("ISA'') per la successiva opzione per il concordato preventivo biennale ("CPB") di cui al D.Lgs. n. 13/2024. In particolare, l'Istante solleva un dubbio interpretativo in merito all'applicazione delle Istruzioni ISA 2025 circa il criterio per individuare l'attività prevalente ai fini degli ISA, dal momento che, da un lato, l'applicazione letterale delle Istruzioni parrebbe condurre all'impossibilità di individuare un'attività prevalente in assenza di ricavi e, dall'altro lato, un'interpretazione logico ¬sistematica, coerente con i principi contabili e con la concreta operatività delle imprese edili, indurrebbe a qualificare la costruzione quale attività prevalente, posto che le variazioni delle rimanenze rappresentano il vero indicatore dell'attività tipica del settore.

La Risposta dell'Agenzia richiama il D.M. 18.3.2024, di approvazione ¬ tra l'altro ¬dell'ISA DG69U, il cui art.3, c.2, prevede che ''[p]er gli indici DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli artt.92 e 93 del TUIR".

Pertanto, la situazione rappresentata dall'istante non è anomala e non risulta di per sé idonea a escludere la possibilità di applicare il modello ISA DG69U, con la conseguenza che, trovando applicazione quest'ultimo, l'Istante può optare per l'adesione al CPB per il biennio 2025¬2026, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge

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