Imposte dirette - IMU

Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli nei comuni montani

Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 1/DF dell'1.4.2026

Oggetto: Criteri per la classificazione dei comuni montani – Schema di "Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani" - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18.2.2026. Richiesta di chiarimenti in ordine all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) dei terreni agricoli nei comuni montani.

La ris. n. 1/DF/2026 ha fornito una interessante precisazione in merito all'esenzione IMU prevista (attualmente, dall'art. 1, c. 758, lettera d), L. n. 160/2019) per i terreni nei comuni montani, ossia che l'elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento di cui all'art. 2, c. 1, L.12.9.2025, n. 131, allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18.2.2026 (che, peraltro, costituisce solo una fase dell'iter di adozione del Regolamento stesso, non ancora perfezionato), in ogni caso, non è valido ai fini della citata esenzione IMU dei terreni agricoli per la cui individuazione continua a trovare applicazione l'elenco allegato alla Circolare Min. Fin. n. 9/1993.

Reddito d'Impresa – Concordato Preventivo Biennale

Cessazione del concordato preventivo biennale

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 98 dell'1.4.2026

Oggetto: Concordato preventivo biennale – eventi straordinari – art. 19, D.lgs. n. 13/2024 – artt. 4 e 5, DM 14.6.2024 – rilevanza – effetti – proposta di concordato – cessazione – condizioni

La Risposta n. 98/2026 ha esaminato il caso di un agente immobiliare che chiede chiarimenti circa le cause di cessazione del concordato preventivo biennale - perfezionato nell'Ottobre 2024 per il biennio 2024-2025 - in relazione al fatto che il suo unico committente (un'impresa di costruzioni) si è vista bloccare il cantiere nel Giugno 2024 a seguito di eventi giudiziari che hanno coinvolto numerosi operatori del settore edile e, da tale data, non sono più stati stipulati preliminari di vendita e le provvigioni maturate non sono state incassate, né fatturate, per cause del tutto indipendenti dalla volontà dell'istante.

Al termine dell'interessante disamina, e subordinatamente a una serie di presupposti ivi precisati, la Risposta 98/2026 conclude che:

- per il periodo d'imposta 2024 la richiesta di interpello è priva del requisito della "preventività" in quanto presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31.10.2025);

- per il periodo d'imposta 2025, il CPB cesserà di produrre i propri effetti nei confronti dell'Istante, causa "eventi eccezionali" laddove nel 2025 quest'ultimo rilevi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto di CPB, in conseguenza della persistenza del ''blocco'' del cantiere dell'unico committente, sempreché sussista l'impossibilità di accedere al cantiere da parte del committente, e ciò costituisca la causa del mancato incasso delle provvigioni e di stipula dei preliminari.

Inoltre, la Risposta precisa che, laddove gli ''eventi straordinari'' verificatisi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al CPB, dovessero protrarsi ¬ come nel caso in esame ¬ anche oltre la data di adesione, per poter comportare anche la cessazione dal CPB, gli stessi dovrebbero essere tali da causare minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo eccedente il 30 per cento rispetto a quelli oggetto della proposta di CPB calcolata (tenendo conto, ¬ solo per il 2024 ,¬ di quanto previsto dall'art.5 del DM 2024, sempreché il ricorrere di tali eventi sia stato comunicato dal contribuente all'Agenzia, prima dell'adesione al CPB, affinché la stessa possa tenerne conto in fase di elaborazione della proposta), con effetti dal periodo d'imposta in cui tale differenza si realizza.

Reddito d'Impresa - PEX

Sussistenza o meno dei requisiti "PEX"

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 97 dell'1.4.2026

Oggetto: Partecipazioni in società costruzioni impianti produzione elettrica – cessione – regime PEX – art. 87 del TUIR – applicabilità – requisito commercialità– verifica della sussistenza

La Risposta n. 97/2026 ha riscontrato negativamente il quesito relativo alla sussistenza o meno dei requisiti "PEX" presentato da una Srl che svolge attività di holding operativa e che possiede partecipazioni in società che svolgono attività con codice Ateco 74.90.32 (Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili ed efficienza energetica).

Nel caso di specie, all'esito della normativa e dei precedenti di prassi, la risposta agenziale ha ritenuto insussistente in capo alle società partecipate il requisito della commercialità (art. 87, c. 1, lettera "d", "TUIR"), con conseguente inapplicabilità del regime "PEX" alla plusvalenza realizzata con la cessione delle partecipazioni.

Reddito d'Impresa - PEX

Possibilità di applicare la disciplina "PEX" alla cessione di partecipazione afferente a una società agricola

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 93 dell'31.3.2026

Oggetto: Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – art. 1, c. 1093, l. n. 296/2006 – quote in altra società agricola – cessione – regime PEX – art. 87 del TUIR – applicabilità – requisito commercialità – verifica della sussistenza

La Risposta n. 93/2026 ha riscontrato positivamente il quesito di una Srl agricola, in possesso del requisito IAP e che determina il reddito IRES su base catastale per opzione (art.1, c. 1093, L. n. 296/2006), in merito alla possibilità di applicare la disciplina "PEX" (art. 87, "TUIR") alla cessione di partecipazione afferente a una società agricola.

All'esito della verifica dei vari requisiti di legge, anche sulla base della prassi agenziale pregressa, la risposta è affermativa nella considerazione che, nonostante la determinazione del reddito avvenga su base catastale, esso ha comunque natura di reddito d'impresa.

Pertanto, nel presupposto che la partecipata non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, alla cessione della partecipazione é applicabile il regime PEX in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all'attività da essa svolta, l'esercizio di un'attività commerciale ai sensi della lettera d) del c.1 dell'art. 87 del "TUIR".

Imposte indirette - IVA

Gruppo IVA e credito IVA

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 88 dell'30.3.2026

Oggetto: Gruppo IVA – Credito IVA – Utilizzo dell'eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Artt. 4 e 6, D.M. 6.4.2018

Una società rappresentante di un Gruppo IVA rappresenta che il Gruppo ha maturato nel 2025, e la cosa si sta ripetendo nel 2026, un ingente credito IVA, dovuto in via concomitante all'aumento delle cessioni senza IVA (a esportatori abituali, all'esportazione, intracomunitarie) e a un grosso investimento (realizzazione di un nuovo stabilimento) e chiede come poter utilizzare l'eccedenza a credito derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2026 (anno 2025) del Gruppo IVA, in aggiunta (o in alternativa) all'ipotesi della richiesta di rimborso, che sarebbe limitata al solo importo dell'IVA a credito assolta sugli investimenti.

Al riguardo, dopo avere richiamato i punti cardine della normativa sui Gruppi IVA, la Risposta n. 88/2026 precisa che, diversamente da quanto prospettato dall'istante, la struttura del gruppo IVA ¬ quale autonomo soggetto passivo ¬ impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al Gruppo e ancorché ne sia il Rappresentante, con la conseguenza che il credito IVA del Gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti dell'art. 30, D.P.R. 633/72 oppure ceduto a terzi (compresi i singoli partecipanti al Gruppo) ex art. 6, c. 5, del D.M. 6.4.2016 («L'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile»).

Imposte dirette - IRPEF

Redditi diversi – Plusvalenze superbonus

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 86 dell'27.3.2026

Oggetto: Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edificio oggetto di interventi agevolati di cui all'art. 119 del decreto Rilancio – Artt. 67, c.1, lett. b–bis, e 68, c. 1 del DPR n. 917/1986 ("Tuir").

La Risposta n. 86/2026 ha fornito indicazioni per la tassazione delle plusvalenze Superbonus ritratte dalla cessione di un'abitazione ex alloggio portiere, di proprietà, pro quota millesimale, dei vari condomini, sulla quale erano state effettuate opere le cui spese avevano fruito in parte del Superbonus e per altra parte del bonus per il recupero edilizio.

In particolare, la Risposta ha chiarito che

- la verifica delle esimenti ex art. 67, c.1, lett. b bis) del "TUIR", per l'eventuale non imponibilità della plusvalenza "Superbonus", deve essere effettuata avendo riguardo alla posizione soggettiva di ciascun condomino in relazione all'unità di cui è titolare all'interno del condominio in quanto la titolarità dell'ex alloggio portiere, proporzionata ai millesimi di proprietà, deriva proprio dalla titolarità dell'unità cui tali millesimi si riferiscono costituendone un elemento accessorio;

- per i condomini per i quali non si verificano cause di esclusione, qualora l'ex abitazione portiere sia ceduta prima di dieci anni dalla conclusione degli interventi Superbonus sulle parti comuni, l'eventuale plusvalenza realizzata costituisce reddito ai sensi della citata lettera b¬bis), in proporzione ai millesimi di proprietà, da calcolare ai sensi dell'art. 68, come differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il «prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene;

- qualora non sia possibile individuare il «prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene ceduto, i singoli condomini possono, ai fini della determinazione della plusvalenza, utilizzare il valore risultante da un'apposita perizia giurata di un professionista abilitato, applicando a tale valore la rivalutazione calcolata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per adeguare i valori storici ai prezzi attuali; rivalutazione che riguarda solo gli immobili «acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni»;

- se tra conclusione degli interventi agevolati e cessione dell'immobile sono trascorsi meno di cinque anni, per i condòmini che hanno fruito del Superbonus nella misura del 110 per cento e hanno esercitato le "opzioni" dell'all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, ai fini della determinazione dei «costi inerenti» al bene non si tiene conto delle spese sostenute per interventi agevolati sulle parti comuni;

- se, invece, tra la conclusione di tali interventi e la cessione dell'immobile trascorrono più di cinque anni, nella determinazione dei «costi inerenti» al bene si potrà tener conto del 50% di tali spese.

Imposta patrimoniale "IVAFE"

Beneficiario di trust ''trasparente''

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 84 dell'25.3.2026

Oggetto: Assenza di presupposto impositivo IVAFE per il beneficiario di trust ''trasparente'' non residente

La Risposta n. 84/2026 ha precisato che un cittadino statunitense residente fiscalmente in Italia e beneficiario di un trust fiscalmente residente negli U.S.A., titolare esclusivamente del diritto a pretendere i redditi del Trust (il cui fondo è costituito da un portafoglio finanziario depositato all'estero) e che non detiene, a qualsiasi titolo, i prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria (in quanto gli stessi sono nella titolarità del trustee del Trust) non è tenuto al versamento dell'IVAFE con riferimento a tali investimenti.

Ciò nella considerazione che, a seguito dell'istituzione di un trust, la titolarità dei beni e dei diritti compresi nel trust fund spetta, esclusivamente, al trustee che li amministra esercitando poteri analoghi a quelli del proprietario e che, nel caso di specie, risulta quanto segue: l'istante è beneficiario individuato solo ai fini dell'attribuzione di reddito del Trust senza avere ''alcun diritto alla distribuzione del capitale'' del medesimo; la titolarità dei beni in Trust è del trustee che li detiene e all'Istante non sono attribuiti poteri di gestione di tali beni; l'Istante non instaura alcun rapporto con i beni segregati, né ha poteri dispositivi sugli stessi, tenuto conto che non impiega capitale proprio, né assume alcun rischio in relazione agli investimenti del Trust.

La Risposta ha ricordato che, ai sensi della circolare n. 34/E/2022, i beneficiari ''individuati'' residenti di un trust estero «hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW l'ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero» e che «L'IVIE e l'IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l'assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito.».

In questo caso, evidentemente, ancorché il trust sia opaco, la Risposta ritiene che non sussistano i presupposti impositivi in capo al beneficiario residente in quanto privo di poteri rispetto ai beni del trust.

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