Imposte dirette - ICI

Dichiarazione per il recupero ICI ENC 2006-2011)

Agenzia delle entrate – Cominciato stampa Dipartimento delle Finanze 28.5.2026

Oggetto: Recupero ICI - Dichiarazione WEB e Nuova versione del modulo di controllo delle dichiarazioni telematiche.

Il comunicato ministeriale del 28.5.2026 ha informato che da tale data è pubblicato, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione per il "recupero ICI" relativa ai periodi di imposta 2006-2011 e che, nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", é disponibile, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, la versione 2.0.0 del 28/05/2026 relativa al Modulo di Controllo Recupero ICI recante la correzione del controllo sul "codice fornitore" in assenza di intermediario e la ottimizzazione del sistema di controllo dei campi della sezione dedicata alle attività didattiche del Quadro B.

Bonus edilizi - Superbonus

Utilizzo in compensazione di crediti superbonus

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 110, 27.5.2026

Oggetto: Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex art. 121, F.L. n. 34/2020 – debiti previdenziali iscritti a ruolo – blocco alle compensazioni ex art. 31, D.L. n. 78/2010

All'esito della disanima del quadro normativo e di prassi di riferimento, la Risposta n. 110/2026 ha precisato che i crediti da Superbonus che l'istante intende acquistare potranno essere utilizzati in compensazione ¬ anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 ¬ per il pagamento di altri debiti erariali o previdenziali, ma non potranno essere utilizzati per pagare le somme iscritte a ruolo e affidate all'agente della riscossione relative al debito dell'istante verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, oggetto di istanza di rateizzazione accolta. Ciò in quanto la compensazione dei debiti iscritti a ruolo di cui trattasi fuoriesce dal perimetro delle fattispecie normativamente previste dall'art. 31, D.L. 78/2010, che la contempla limitatamente al "pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte", e non anche per i contributi previdenziali.

Ferme le predette conclusioni, la Risposta 110/2026 ha peraltro confermato che, nel perdurare della mancanza del regolamento attuativo previsto dall'art. 4 del D.L. 39/2024 (L. 67/2024), la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti da Superbonus in presenza di ruoli per importi superiori ad euro 10.000 non può ritenersi ancora applicabile.

Agevolazioni fiscali - Agevolazioni prima casa

Acquisto fabbricato collabente

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 108, 26.5.2026

Oggetto: Agevolazione prima casa – Acquisto fabbricato collabente – nota II–bis in calce all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al T.U. dell'Imposta di Registro DPR n. 131/1986

La Risposta 108/2026 ha esaminato la richiesta del sottoscrittore di un contratto preliminare di compravendita con il quale nel 2024 si è impegnato ad acquistare un fondo rustico censito al C.T., con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale censita al C.F. nella categoria F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna, termine di stipula fissato per il 30.6.2026.

Il sottoscrittore segnala di possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa e chiede se potrà usufruire delle stesse in sede di stipula del contratto di compravendita dell'unità F/2, precisando che la pratica di ristrutturazione sarà avviata e completata entro tre anni dalla stipula e che l'immobile sarà destinato ad abitazione.

L'Ag. delle Entrate ha fornito conferma, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ord. 3913/2025), a condizione che l'immobile sia effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l'esercizio dell'attività accertativa.

Nell'occasione, l'AdE ha anche dichiarato superata la propria Risposta a Interpello n. 357/2019.

Abuso del diritto

Operazione intersocietaria

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 107, 25.5.2026

Oggetto: Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – articolo 173 Tuir – assenza di abuso.

La lunga Riposta n. 107/2026 ha analizzato una complessa operazione intersocietaria (conferimento di ramo d'azienda, cessione di partecipazioni, scissione asimmetrica non proporzionale), coinvolgente anche il trasferimento di immobili (terreno, box auto, abitazioni), finalizzata a risolvere i contrasti emersi tra i gruppi familiari dei soci per la gestione del gruppo, addivenendo alla conclusione che l'ipotesi di soluzione riorganizzativa proposta nell'interpello non configura abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 212/2000, né rispetto alle imposte dirette né per quelle indirette (IVA, registro, ipocatastali).

Quanto sopra, a condizione che la riorganizzazione sia effettivamente a continuare l'attività imprenditoriale delle società partecipanti all'operazione, e non a "mascherare" lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci con il reale obbiettivo di assegnare loro il patrimonio aziendale con modalità volte a rinviare la tassazione delle plusvalenze sui beni trasferiti e delle riserve di utili.

Tributi locali

Natura tributaria del canone di concessione, autorizzazione o esposizione

Agenzia delle entrate - Circolare 1/DF, 22.5.2026

Oggetto: Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, c. 816 e segg., L. 27.12.2019, n. 160 - Sentenza delle Sez. Unite della Corte di Cassazione 16.12.2025, n. 12225, pubblicata l'1.5.2026 - Natura tributaria del canone - Indicazioni in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul sito internet del Dipartimento delle finanze

A seguito della sentenza 16.12.2025, n. 12225, pubblicata l'1.5.2026, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato la natura tributaria (anziché la natura patrimoniale, come invece sinora ritenuto dal MEF) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, c. 816 e segg., L. n. 16/2019) la Circolare n. 1/DF del 22.5.2026 ha fornito, con grande tempestività, indicazioni in merito agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione sul suo sito internet delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali a decorrere dal 2026.

In particolare, dall'importante pronuncia delle Sezioni Unite consegue per i Comuni l'obbligo di adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie entro il termine di legge per la deliberazione del bilancio di previsione (per il 2026, spirato il 28.2.2026) e di trasmissione delle stesse al MEF entro il 14.10 di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione, a cura del MEF, entro il 28.10 di ogni anno, sul sito internet www.finanze.gov.it, pubblicazione entro tale data che costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità per l'anno di riferimento.

Diversamente, per i tributi di competenza delle province e delle città metropolitane (ad eccezione dell'imposta RC auto), la pubblicazione sul predetto sito internet non ha efficacia costitutiva, ma mera finalità informativa.

In mancanza di atti adottati per il 2026, deve essere inviata al MEF solo l'ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1.5.2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti.

Bonus edilizi - Superbonus e sconto in fattura

Contratti di appalto e subappalto con general contractor

Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 17, 29.4.2026

Oggetto: Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell'ambito del "superbonus".

L'ampia ris. n. 17/E/2026 ha ufficializzato importanti chiarimenti, in relazione alle contestazioni erroneamente sollevate da alcuni Uffici agenziali, sulla casistica che si può presentare nel ruolo dei General Contractor e alle differenze che ne conseguono in ordine alla riconoscibilità o meno in detrazione, ai sensi della normativa Superbonus, dei corrispettivi dagli stessi fatturati ai committenti.

In particolare, la risoluzione precisa che occorre distinguere il ruolo effettivamente svolto dall'impresa, verificando se si configuri come:

• general contractor "puro" che, per accordi contrattuali, svolge attività di solo coordinamento di subappaltatori e professionisti, nel qual caso i suoi compensi non sono detraibili;

• general contractor appaltatore che, per accordi contrattuali, è incaricato della esecuzione dei lavori, nel qual caso, se il general contractor opera principalmente come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo: il corrispettivo per il mero coordinamento amministrativo nell'applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus, in quanto non direttamente riferibile alla realizzazione dell'intervento; diversamente, rimangono detraibili tutti i corrispettivi per l'esecuzione dei lavori, che costituiscono integralmente spese di appalto.

La circostanza che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l'esecuzione dell'appalto, senza alcuna voce distinta riferita all'eventuale attività di mero coordinamento o all'applicazione dello sconto in fattura, non consente una riqualificazione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensi per le opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto in fattura. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell'appaltatore nell'ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca in modo preciso e puntuale ad un'attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.

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