Trascrizioni nei registri immobiliari

Espropriazione per pubblica utilità

Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 29, 28.7.2026

Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari

L'ampia ris. 29/E/2026 ha fornito chiarimenti sulle modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione di cui al DPR n. 327/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - "T.U.Es.") e, più precisamente, con riguardo sia al procedimento ordinario (nel quale la trascrizione del decreto può avvenire sia prima della esecuzione che successivamente) che a quello accelerato, in cui l'immissione nel possesso avviene anteriormente all'emanazione del decreto di esproprio, in forza di un precedente decreto di occupazione d'urgenza, nel quale, comunque, il titolo da presentare per la trascrizione é il decreto di esproprio.

IRPEF - Redditi agrari

Determinazione catastale attività agricole connesse

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 151, 23.7.2026

attività agricole connesse – determinazione catastale dei redditi – riconducibilità dell'attività alla tabella allegata al D.M. 13.2.2015 – art. 32, c. 2, lettera c), del TUIR

La Risposta 151/2026 fornisce utili chiarimenti su condizioni e requisiti che devono sussistere al fine di poter ricondurre determinate attività manipolative fra quelle considerate "connesse" (art. 32, c..2, lett.c, del "TUIR"), secondo l'apposito elenco recato dal D.M. 13.2.2015 – e, in tal caso, con redditi determinabili catastalmente – piuttosto che, in mancanza, fra quelle i cui redditi sono determinabili in via forfetaria (ex art. 56 bis, c. 2, del "TUIR").

Imposte indirette - IVA

Aliquota ridotta per la demolizione e ricostruzione della sede di un'APS

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 150, 22.7.2026

IVA – nn. 127–quinquies), 127–septies) e 127–quaterdecies), Tab. A, parte III, DPR n. 633/72 –Prestazioni di servizi rese nell'ambito di un intervento di ricostruzione della sede di un'associazione di promozione sociale.

La Risposta n. 150/2026 ha escluso che la demolizione e ricostruzione della sede di un'APS possa fruire dell'aliquota IVA ridotta al 10% prevista dai nn. 127¬quinquies) e 127¬septies) della Tab. A, parte III, allegata al DPR 633/72 per le opere di urbanizzazione secondaria (in particolare, tra esse, per le delegazioni comunali), non rientrando la fattispecie in tale tassativo novero.

Tuttavia, stante la qualificazione dell'intervento, da parte del competente comune, quale ristrutturazione edilizia, spetta l'aliquota IVA del 10 per cento prevista, in via generale, per tale tipologia dal n. 127¬quaterdecies) della citata Tabella A, parte III.

Bonus fiscali - Superbonus

Comunicazione opzioni Superbonus 2026

Agenzia delle entrate - Provvedimento prot. n. 211701, 17.7.2026

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi edilizi – Superbonus 2026

E' stata approvata, con il provvedimento in oggetto, la versione aggiornata del modello (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) da utilizzare per comunicare telematicamente all'Ag. delle entrate l'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni Superbonus per le spese del 2026 ancora possibili nei soli casi previsti dall'art. 119, c. 8-ter.1, del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 2, c. 3-ter.1, del D.L. n. 11/2023, relativi ai territori già colpiti da eventi sismici.

Agevolazioni "prima casa"

Successione e agevolazione prima casa

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 145, 13.7.2026

Agevolazione ''prima casa'' ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Modalità di richiesta dell'agevolazione ''prima casa'', nella dichiarazione di successione, relativamente a un unico fabbricato abitativo con pertinenze, catastalmente suddiviso in due particelle, non riunibili, in quanto insistenti su due comuni diversi. Art. 69, comma 3, L. 21.11.2000, n. 342.

La Risposta 145/2026 ha confermato che, anche nella particolare fattispecie in oggetto (unico fabbricato abitativo, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, suddiviso in due particelle, non riunibili catastalmente, insistenti su due comuni catastali diversi), é possibile richiedere l'agevolazione ''prima casa'' (art. 69, c. 3, L. 342/2000) per l'intero immobile e per una sola pertinenza di categoria C/6 caduti in successione, a condizione che siano effettuati gli adempimenti catastali per procedere all'unione di fatto ai fini fiscali delle due particelle e che sussistano i requisiti ''prima casa''.

Inoltre, stante la particolarità della fattispecie, al fine di assolvere all'adempimento dichiarativo ai fini successori, la Risposta precisa che è possibile presentare la dichiarazione di successione in forma cartacea, utilizzando il ''Mod.4'', entro 12 mesi dalla data di apertura della successione presso il competente ufficio dell'AdE perché in tal modo sarà possibile indicare tutte le particelle catastali relative agli immobili dell'attivo ereditario e la dichiarazione risulterà completa. Con il ''Mod.4'' cartaceo è possibile acquisire i due immobili ubicati in comuni diversi indicando per entrambi il tipo immobile ''prima casa'' e mettendo solo su uno di essi la ''P'' nel campo agevolazione della quota di devoluzione. La nota di trascrizione andrà compilata per ciascun immobile con i propri dati catastali ed entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione dovrà essere presentata anche la richiesta di voltura degli immobili presso i competenti uffici provinciali¬Territorio dell'AdE.

Imposte indirette - Imposta di bollo

Rilascio di titoli concessori, aventi ad oggetto aree demaniali

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 140, 10.7.2026

Imposta di bollo sulla planimetria identificativa dell'area oggetto di concessione demaniale. Imposta assorbita dalla misura forfettaria di euro 16 dovuta per il provvedimento, emesso in formato digitale, del quale la planimetria costituisce parte integrante. Art. 4, c. 1–quater, della Tariffa, Parte I, di cui al d.P.R. 26.10.1972, n. 642.

L'istanza di interpello in questione è presentata da un soggetto tra le cui funzioni vi è il rilascio di titoli concessori, aventi ad oggetto aree demaniali, per mezzo di licenze demaniali marittime, il quale riferisce che per i titoli concessori rilasciati in formato digitale «viene assolta l'imposta di bollo in misura forfettaria di euro 16,00»: l'istante rappresenta che detti titoli concessori sono composti da una planimetria identificativa dell'area oggetto di concessione e che la planimetria non costituisce un allegato autonomo al titolo concessorio.

L'istante reputa che la planimetria non assuma autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, risultando assorbita nell'unico atto digitale soggetto all'imposta forfettaria già assolta nella misura di 16 euro e chiede di confermare se nel caso descritto la planimetria compresa nel titolo concessorio digitale debba ritenersi assoggettata esclusivamente all'imposta di bollo nella misura di 16 euro, senza necessità di ulteriore integrazione dell'imposta di bollo.

Al riguardo, la Risposta 140/2026 ha precisato che, al fine di stabilire in quale misura l'imposta di bollo debba essere determinata e se possa applicarsi l'importo forfettario di 16 euro, è necessario che le planimetrie siano parte integrante delle concessioni demaniali, quali documenti informatici rilasciati «per via telematica». Nel caso specifico, in cui il provvedimento di concessione demaniale marittima é emesso in formato digitale quale ''unicum inscindibile'', nelle sue componenti testuali e grafiche (tra cui la planimetria), nel quale ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale, la planimetria non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, risultando assorbita nell'unico atto digitale del titolo concessorio; con la conseguenza che l'imposta di bollo dovuta per la planimetria è assorbita dalla misura forfettaria di euro 16 dovuta per l'atto del quale costituisce parte integrante.

Imposte indirette - Imposta di registro

Agevolazione fiscale CTS:

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 134, 6.7.2026

Agevolazione fiscale CTS: termine entro cui un immobile deve essere destinato all'utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale dell'ente: Art. 82, c. 4, del CTS.

La Risposta a Interpello n. 134/2026 ha chiarito che l'agevolazione prevista dall'art. 82, c. 4, del D.Lgs. n. 117/2017 ("CTS") - imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa - non decade qualora abbia luogo la vendita dell'immobile in un momento successivo a quello in cui lo stesso è stato effettivamente destinato direttamente all'attuazione degli scopi istituzionali dell'ente giacché l'applicazione di tale beneficio, a termini di legge, è stata subordinata non al mantenimento della proprietà dell'immobile per il periodo temporale indicato dalla norma (5 anni), bensì unicamente alla circostanza che l'immobile acquistato con le agevolazioni sia direttamente utilizzato dall'ETS, entro i cinque anni, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale.

Sotto altro profilo, ai fini delle imposte sui redditi, la vendita dell'immobile entro il quinquennio dal suo acquisto ¬ nel presupposto che esso sia stato destinato sin dall'origine allo svolgimento dell'attività non commerciale ¬ può originare una fattispecie fiscalmente rilevante di reddito diverso, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 67 del "TUIR"

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