Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, dal punto di vista fiscale assume notevole importanza la gestione dei rimborsi spese, sia legati a trasferte che originati da altri oneri per attività svolte a favore dei clienti.

Rimborso delle spese per l’esecuzione di incarichi

Il trattamento fiscale delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente-cliente è regolato dall’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR, il quale prevede che:

  • il rimborso delle spese sostenute da parte di un lavoratore autonomo per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non concorre a formare il reddito; pertanto, le somme indicate in fattura per il riaddebito non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto;
  • di rimando, le spese addebitate analiticamente al committente non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

Ove si tratti di spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente da parte del cliente-committente (quindi con fattura intestata al cliente), non costituiscono compenso per il professionista.

Nel caso particolare in cui le spese addebitate in fattura non vengano poi rimborsate...

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