In tema di delibere che riguardano il promovimento, la prosecuzione o resistenza in una controversia giudiziaria contro un partecipante, la compagine condominiale si scinde in due gruppi contrapposti ponendo il condomino litigante in una condizione di estraneità sostanziale rispetto alla formazione della volontà collegiale. Conseguentemente, per tale specifica decisione, non sussiste in capo a quest’ultimo il diritto di voto né ad essere convocato, con conseguente difetto di legittimazione ad impugnare...

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