Il condòmino, per l'articolo 1122 Codice civile, nella sua esclusiva proprietà , non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che rechino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio: la violazione di tale principio comporta la sua responsabilità, ex articolo 2043 Codice civile, nei confronti del condominio.

Il caso trattato

I giudici del merito assolvevano un condòmino dall'accusa di disastro colposo per avere provocato con colpa il crollo di un condominio, in quanto aveva affidato ad un'impresa specializzata l'esecuzione dei lavori che cagionavano il cedimento dei pilastri e il crollo della porzione sommitale dell'edificio.

La Corte di appello escludeva la colpa del condòmino perché:
- affidava a un tecnico specializzato le fasi tecniche consistenti nella progettazione, nella scelta dei professionisti e delle ditte incaricate e nell'esecuzione degli interventi;
- appaltava lo svolgimento di tutti gli interventi a professionisti e a imprese che si erano assunti l'onere delle scelte sia in fase di progettazione che di esecuzione;
- era privo di competenze tecniche specifiche e pertanto incarica una società per affrontare, avvalendosi dei professionisti di cui disponeva, le varie questioni tecniche ed amministrative;
- per le incombenze amministrative si rivolgeva ad un progettista dei lavori, che aveva compilato la Cila, e per l'esecuzione dei lavori incaricava un'impresa;
- non era responsabile di colpa nella scelta dell'esecutore, in quanto l’impresa era iscritta alla Camera di commercio ed era accreditata per le prescritte certificazioni, per cui era irrilevante che il titolare dell'impresa non possedesse la qualifica professionale vantata o che non fosse laureato;
- non aveva l'obbligo di nominare un direttore dei lavori in quanto le opere da eseguire erano interne alla sua proprietà ed erano state descritte nella Cila.

L'imputato era assolto dal reato con la formula «per non avere commesso il fatto» che escludeva la sua responsabilità civile per il danno arrecato al condominio.

La decisione

Il giudice di legittimità (sentenza 29026/2022) riformava parzialmente la sentenza limitatamente alla formula assolutoria che cambiava in quella «il fatto non costituisce reato» e rinviava per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello a cui demandava la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione. La Corte condivideva la doppia sentenza conforme che assolveva l'imputato dal reato ascrittogli, ma non condivideva la formula assolutoria «per non avere commesso il fatto», in quanto contrastava con la ricostruzione, operate dalle due sentenze, sul riconoscimento della relazione causale tra la progettazione e l'esecuzione dell'opera rispetto all'evento a cui contribuiva il committente sulla base della sua qualifica.

Il ragionamento della Corte

La formula “per non avere commesso il fatto” può essere adottata solo quando manchi, sul piano materiale, ogni possibile relazione tra l'attività dell'imputato e l'evento dannoso. Laddove, sotto l'aspetto fenomenico, sia accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, oppure quando dalle risultanze processuali emerga che un fatto sussiste, e la sentenza si limiti ad affermare la mancanza dell'elemento soggettivo colposo dell'imputato, la formula deve essere «il fatto non costituisce reato».

In tale caso l'indagine riguarda il rapporto di causalità psicologica, consistente nella valutazione della condotta umana riferita al comando della legge (Cassazione 7557/1992). Deve affermarsi , pertanto, che se l'imputato non risponde penalmente del crollo, anche per l'applicazione dei principi stabiliti dagli articoli 90 e 92 del Dlgs 81/2008, in materia di appalto nei cantieri temporanei o mobili, con la formula assolutoria indicata dalla Cassazione, invece si applica, nei suoi confronti, l'articolo 185 Codice penale il quale stabilisce la sua responsabilità civile per il risarcimento del danno cagionato dal reato.

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