La legge, come vedremo di seguito, ha previsto una ipotesi particolare in cui i partecipanti al condominio possono richiedere, per via giudiziaria, la nomina non dell’amministratore ma del curatore speciale che, pacificamente, non si sostituisce al primo.
Ogni condominio, se costituito da un numero di condomini superiore ad otto, per legge deve essere rappresentato, sia in ambito sostanziale che processuale, da un amministratore che agisce a nome e per conto del proprio rappresentato in forza di un rapporto di mandato tra le parti.
Quando l’amministratore è cessato dalla carica, nel caso di dimissioni o morte, ovvero nelle ulteriori ipotesi di revoca del mandato per via assembleare o giudiziaria, l’assemblea deve nominare il suo sostituto. Ove ciò ...
L'evoluzione della casa, prospettive e soluzioni per il problema sociale dell'abitazione
di Oliviero Tronconi – Politecnico di Milano
Per ridurre la rendita catastale non basta la richiesta di correzione grafica
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario
Pedane, pergotende, recinzioni e ripostigli: quando serve il permesso?
di Ivan Meo – Esperto giuridico
IRPEF e immobili dei lavoratori autonomi: il punto dopo il D.Lgs. 192/2024
di Stefano Baruzzi - Dottore commercialista
Approvata la nuova modulistica edilizia per l’applicazione del decreto Salva Casa
di Ivan Meo - Epserto giuridico