L’articolo 1117-bis del Codice civile dispone che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici si devono applicare, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomìni di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi del precedente articolo 1117. Alla disciplina prevista dall’articolo 1117-bis si aggiunge quella contenuta nell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile per quanto riguarda la partecipazione...
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