Il diritto condominiale preso sul serio: è sopraelevazione anche l’incremento di volume di locali già esistenti
Risulta pertanto dovuta anche in questo la relativa indennità da versare agli altri condòmini
L’articolo 1127 del Codice civile si occupa delle nuove costruzioni edificate sopra l’ultimo piano di un edificio già esistente (denominate sopraelevazioni) e attribuisce al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio – e a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare - il potere di elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.
I limiti al diritto di sopraelevare
Tuttavia sono previsti alcuni limiti, perché la sopraelevazione non è neppure ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la ...





