L’articolo 1127 del Codice civile si occupa delle nuove costruzioni edificate sopra l’ultimo piano di un edificio già esistente (denominate sopraelevazioni) e attribuisce al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio – e a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare - il potere di elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.

I limiti al diritto di sopraelevare

Tuttavia sono previsti alcuni limiti, perché la sopraelevazione non è neppure ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la ...

Riproduzione riservata Ⓒ