L’utilizzo delle parti comuni negli edifici condominiali è regolamentato dall’articolo 1102 del Codice civile, secondo il quale ciascun partecipante si può servire della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ma la disposizione non deve essere intesa nel senso che il condomino titolare di una quota millesimale più elevata abbia un espresso diritto di utilizzare le parti comuni in misura maggiore rispetto...

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