L’articolo 1117, n. 3, del Codice civile indica, fra le parti che si presumono di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio - anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo – le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica...
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