L’articolo 1129, comma 11, del Codice civile stabilisce che la revoca dell’amministratore, oltre a poter essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea (con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio), può essere disposta pure dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131 (vale a dire quando l’amministratore sia tenuto ad informare senza indugio l’assemblea dei condòmini...
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