L’articolo 1102 del Codice civile dispone – mediante una previsione dettata specificamente per la comunione, ma applicabile anche al condominio negli edifici per effetto della disposizione di rinvio contenuta nel successivo articolo 1139 – che ciascun condomino si può servire della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti al condominio di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che può anche apportare a proprie spese le modificazioni necessarie...
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