Non sussiste, in capo al locatore, un obbligo di vigilanza e controllo sull’attività svolta dal conduttore nell’immobile locato. Pertanto, il locatore non può essere ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti da parte del conduttore all’interno della proprietà concessa in locazione. In caso di abbandono di rifiuti, nelle ipotesi in cui è impossibile attribuire una specifica responsabilità al proprietario del sito, l’autorità competente non può imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione...

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