Il locatore non può essere ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti da parte del conduttore
La disciplina civilistica non impone un obbligo di vigilanza e controllo sull’attività che il conduttore svolge nell’immobile, obbligo che c’è invece in merito allo stato di conservazione di strutture edilizie e impianti
Non sussiste, in capo al locatore, un obbligo di vigilanza e controllo sull’attività svolta dal conduttore nell’immobile locato. Pertanto, il locatore non può essere ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti da parte del conduttore all’interno della proprietà concessa in locazione. In caso di abbandono di rifiuti, nelle ipotesi in cui è impossibile attribuire una specifica responsabilità al proprietario del sito, l’autorità competente non può imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione...
Il rendiconto, anche se approvato, può essere inutile al nuovo amministratore
di Francesco Schena - REVIMM Revisori condominiali