Il diritto condominiale preso sul serio: l’amministratore ha l’obbligo di comunicare i dati dei morosi
Fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell’amministratore
L’articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che per la riscossione dei contributi l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione, può ottenere un decreto di ingiunzione e che è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condòmini morosi, perché il successivo comma 2 vieta ai creditori di agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, prima di escutere gli altri condòmini.
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di Ettore Ditta - Avvocato





