Condominio

Il nome del moroso si può comunicare anche in una chat su WhatsApp

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di Federico Ciaccafava

Il nostro amministratore condominiale ha predisposto una chat sul social network Whatsapp nella quale ha invitato a partecipare esclusivamente i condomini; nessuno esterno ai condomini può leggere o scrivere o partecipare.
Lo stesso amministratore utilizza la chat per convocare le assemblee e/o le riunioni condominiali, utilizzando la notifica di lettura come certezza della presa in visione del messaggio. In una recente conversazione si è chiesto il nome del condomino moroso, per colpa del quale non era possibile saldare le spese della pulizia della scala, in ritardo di un anno. L'amministratore non scriveva il nome del moroso in chat rifacendosi alla legge sulla privacy, asserendo che avrebbe nominato il moroso esclusivamente durante l'assemblea. Tale risposta é parsa pretestuosa, anche in virtù del fatto che il nome del moroso può essere anche portato a conoscenza dei creditori esterni. Inoltre scrivere il nome in una chat in cui partecipano esclusivamente i condomini non mi pare sia violazione della privacy.

Risposta
Occorre premettere che l'amministratore, al fine di utilizzare l'applicazione “WhatsApp” per le finalità indicate, è necessario che ottenga preventivamente dai condomini interessati il proprio espresso consenso. Quanto al quesito, è opportuno rimarcare che il Garante per la protezione dei dati personali, anche all'indomani del varo della riforma, ha ribadito che, oltre alle informazioni che lo riguardano, il singolo condomino può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all'amministratore nell'esercizio del suo potere di vigilanza e controllo. A prevalere, in questo caso, specifica il Garante, è infatti il principio della trasparenza nella gestione condominiale: un eventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni deve ritenersi fuori luogo; né, per ottenere le informazioni relative alla gestione del condominio, è poi necessario il consenso dei condòmini interessati. Tanto premesso, per rispondere al quesito formulato, da quanto esposto consegue che, qualora l'amministratore, come nel caso di specie, sia destinatario di una richiesta relativa alla posizione debitoria di uno o più condomini – peraltro funzionale a verificare l'esatta o inesatta esecuzione di impegni contrattuali riguardanti parti o servizi comuni – può rendere l'informazione senza incorrere nella violazione della privacy la quale, a ben vedere, non si pone all'interno della collettività condominiale investendo la stessa la posizione dei terzi.


Grazie anticipatamente, Nicola Bilello
. L'azione diretta a far valere il diritto d'uso sulle aree a parcheggio può essere fatta valere anche solo da alcuni condòmini nell'interesse dell'intero condominio.
Il parere della Cassazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 giugno 2015 n. 13414 rifacendosi ad una giurisprudenza risalente nel tempo (Cassazione n. 22889/2007; n. 10999/2001; n. 3121/1999), ha stabilito che, quando i condomini agiscono congiuntamente e si limitano a chiedere il riconoscimento del loro diritto d'uso sull'area destinata a parcheggio, è configurabile il litisconsorzio facoltativo per cui non è necessario che al giudizio partecipino tutti i proprietari. Ciò in quanto «vengono dedotti in giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non dall'identità del titolo (legale) da cui derivano, sicché si verte in una ipotesi di litisconsorzio tipicamente “facoltativo” ai sensi dell'art. 103 c.p.c. e non occorre quindi che al giudizio partecipino necessariamente anche tutti gli altri condomini».
Il corrispettivo del diritto d'uso.
Quanto al corrispettivo del diritto d'uso, la Cassazione ha precisato che esso «è dovuto solo dai condomini che hanno agito per il riconoscimento del diritto d'uso in questione». A quanto pare, chi non partecipa al giudizio può usufruire del bene senza accollarsi i relativi costi.

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