Da Condominio24

Devo effettuare dei lavori edilizi su un sottotetto esistente, da trasformare in abitazione. Ho presentato la richiesta al comune per permesso di costruire con oggetto «proseguimento lavori e recupero abitativo sottotetto». La struttura del sottotetto è stata creata nel 2007 (solaio, muri esterni e scalinata di accesso) e i prossimi lavori da effettuare (tramezzature, pavimenti, impianti tecnologici, infissi) non modificheranno il volume esistente e sono finalizzati ad ottenere l'abitabilità e il relativo accatastamento come locale abitativo-residenziale.Considerato che tra gli interventi ammissibili per le detrazioni Irpef vi è la «formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie - detraibile purchè già compreso nel volume», vi chiedo se l'intervento può godere delle detrazioni previste per ristrutturazione edilizia (detrazione 50%, bonus mobili, Iva ridotta).

Risposta
La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) non si rende applicabile per gli interventi relativi a lavori di ampliamento volumetrico (circolare 121/E/1998, risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011). In particolare, la circolare 121/E sul punto precisa: «Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti purchè con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita». In sostanza, è ammesso alle agevolazioni solo l’aumento di volumetria tecnico e non di superficie calpestabile (ad esempio sono detraibili le spese per il semplice rialzo del sottotetto per renderlo abitabile). Nel caso di specie, la struttura del sottotetto è stata creata nel 2007 e adesso, con un nuovo permesso di costruire si proseguono i lavori per completarlo e renderlo abitabile. Non trattandosi di ampliamento volumetrico, tutte le spese sostenute rilevano ai fini della detrazione del 50%. Gli stessi lavori, come intervento di ristrutturazione edilizia di abitazione godono dell’Iva al 10% (articolo 2, comma 10, legge 191/2009, circolare 71/E/2000) e si rende applicabile anche la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014). Si precisa che per gli importi e le attuali aliquote di detrazione è prevista una proroga nella legge di stabilità 2016 all'esame del Parlamento.

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