Il risarcimento del danno provocato dal rumore delle pale eoliche
Seppur trattasi di interventi positivi per l’ambiente va tenuto debito conto degli eventuali danni prodotti
L’uso delle pale eoliche è sempre più diffuso per promuovere l’energia green e per differenziare le fonti di approvvigionamento elettrico nazionale. Tuttavia, nonostante gli evidenti vantaggi, questa tecnologia impatta decisamente sul territorio e produce rumore. L’inquinamento acustico prodotto da questo strumento è risarcibile dal giudice ordinario.
Il caso trattato
La Corte di appello aveva dichiarato estinto per prescrizione, con revoca delle disposizioni civili della sentenza, il reato dell’articolo 659, primo comma, Codice penale, per il quale il Tribunale aveva condannato gli amministratori e una società, come responsabile civile, perché avevano cagionato rumori molesti. Mediante l’installazione di alcune pale eoliche, in luoghi diversi da quelli autorizzati, le cui turbine, per il loro funzionamento, disturbavano in modo continuo le occupazioni e il riposo delle persone.
La decisione dei supremi giudici
La Cassazione (sentenza 16570/2023) ha affermato quanto segue:
1) la questione è esaminabile perché, anche se l’articolo 659, primo comma, è divenuto procedibile a seguito della presentazione di una querela, sono rimaste ferme le costituzioni in giudizio delle parti civili che per il giudice di legittimità (Sezioni unite, 40150/2018 e 5193/2019) equivalgono a tale condizione di procedibilità;
2) la parte civile è legittimata a promuovere l’appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione per l’insussistenza del fatto, al fine di chiedere al giudice dell’impugnazione di affermare la sussistenza della responsabilità dell’imputato, per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (Cassazione, 3083/2016);
3) l’articolo 10, comma 2, della legge 447/1995, che contiene la sanzione amministrativa, ricorre qualora si verifichi il mero superamento dei limiti di emissione dei rumori fissati dalle disposizioni normative in materia;
4) il reato dell’articolo 659, comma primo, Codice penale sussiste qualora il mestiere o l’attività vengano svolte eccedendo dalle normali attività di esercizio, ponendo in essere un’attività idonea a turbare la quiete pubblica;
5) il reato dell’articolo 659, comma secondo, Codice penale ricorre qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio di un mestiere o dell’attività, diverse da quelle relative ai valori di emissione sonora stabiliti dai criteri della legge 447/1995 (Cassazione, 56430/2017);
6) la sentenza impugnata deve essere annullata ai fini penali perché il fatto non sussiste.
Conclusioni
La Cassazione ha rinviato gli atti al giudice civile in grado di appello, poiché non è stata in grado di escludere che l’attività svolta dalla società e dai suoi amministratori, eccedendo dalle normali modalità di esercizio, abbia generato una condotta idonea a turbare la pubblica quiete. Infatti, la sentenza impugnata ha riconosciuto che le pale eoliche avessero prodotto rumore e non ha affermato l’ipotizzabilità del fatto produttivo di responsabilità civile, solo perché si era verificato il superamento dei limiti di emissione fissati dalle norme della legge 447/1995. La Cassazione annullava la sentenza, ai fini penali, mentre la rinviava, ai sensi dell’articolo 622 del Codice di procedura penale, al giudice civile competente in grado di appello perché conoscesse l’azione di risarcimento del danno da rumore presentata dalle parti civili costituite in giudizio.