Il condominio non solo è un ente di gestione contabile del patrimonio comune, ma è anche titolare del diritto al rispetto dell'ambiente circostante e può promuovere azioni giudiziarie per tutelare l'integrità dei luoghi ad esso vicini. È il principio stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 20869/2022) la quale ha annullato, con rinvio ad altra sezione, la sentenza del Tribunale superiore delle Acque pubbliche che aveva negato tale diritto.
Il caso trattato
Un supercondominio, un condominio, e i relativi condòmini, in Bresso, si erano opposti alla realizzazione, nelle loro vicinanze, di una vasca di laminazione del fiume Seveso, per evitare le tracimazioni nel territorio milanese. La vasca di laminazione rientrava in un complesso di altre vasche da realizzarsi lungo tutto il corso del fiume. Il progetto, che comportava uno scavo notevole, con la creazione di un laghetto artificiale, aveva ottenuto il parere favorevole di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni, a seguito della conferenza di servizi, con la contrarietà del Comune di Bresso, ed era stato approvato con un decreto commissariale.
Il Tribunale superiore delle Acque pubbliche dichiarava legittimo il predetto decreto e respingeva il ricorso proposto dai condòmini. Il Tribunale riteneva inammissibile il ricorso, perché dal punto di vista fisico tra il supercondominio e i consorti si interponeva, rispetto alla vasca di laminazione, il fiume Seveso ed una fascia alberata e pertanto non potevano invocare il principio della vicinanza dell'opera e, inoltre, in quanto non avevano provato l'eventuale sussistenza di immissioni e di polveri nocive, derivanti dall'attività di scavo e dalla costruzione dell'opera.
La decisione della Cassazione
Il supercondominio, il condominio e i condòmini ricorrevano al giudice di legittimità sostenendo la loro legittimazione al ricorso, in quanto erano vicini all'opera da realizzare non soltanto dal punto di vista fisico, bensì anche per il loro interesse alla tutela dalla lesione al loro diritto del rispetto ambientale della caratteristica dell'area a loro finitima. La Cassazione ha accolto il ricorso poiché, con una precedente sentenza aveva già stabilito la legittimazione ad agire dei ricorrenti, e anche perché il concetto giuridico di vicinanza è stato riconosciuto idoneo per impugnare i titoli edilizi autorizzatori dell'edificazione (Consiglio di Stato sentenze 3480/2021 e 3386/2021).
Tale principio, per la Cassazione, opera anche per quanto riguarda la legittimazione ad impugnare i provvedimenti in materia ambientale, con riferimento al rapporto del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere ((Consiglio di Stato sentenza 1134/2010). Pertanto, la vicinanza è il criterio che legittima i singoli ad agire a tutela dell'ambiente e degli interessi lesi da atti o comportamenti dell'amministrazione che li ledono direttamente, unitamente alla collettività che insiste nel territorio locale (Consiglio di Stato sentenza 3849/2009).
Il concetto di vicinanza
Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 18493/2021) hanno affermato che la vicinanza è un concetto che coinvolge la tutela di una comunità da un atto dell'amministrazione che, operando in un determinato ambito geografico, modifichi l'assetto complessivo di un territorio, non solo dal punto di vita urbanistico, ma anche del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecologia e della salute. Occorre, in tale caso, che i ricorrenti assumano che l’atto amministrativo sia foriero di rischi per la salute, senza che occorra la prova della pericolosità dell'opera o la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica.
Il danno riguarda i beni quali la salute, il paesaggio, l'ambiente, tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, per cui la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Pertanto, i proprietari di immobili o i residenti in un'area interessata da un intervento in tema di acque rivestono la qualifica di vicini, la quale li legittima ed il loro interesse ad agire è ricavabile dall'allegazione di pericolo di una compromissione dei beni costituiti dalla salute, dal paesaggio, dall'ambiente senza che sia necessario che provino la concreta pericolosità dell'opera. Nel caso trattato per legittimare i condòmini è sufficiente l'esistenza di uno stabile e significativo collegamento tra loro e il luogo dove deve realizzarsi l'impianto di laminazione, in considerazione del suo potenziale lesivo e degradante dell'ambiente.


