La mancata redazione del verbale dell’assemblea di prima convocazione, andata deserta, costituisce un vizio procedimentale che inficia la validità delle delibere adottate in seconda convocazione. Le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore e la mera attestazione della circostanza nel verbale della seconda adunanza non sono idonee a sanare l’omissione, essendo la redazione di un verbale autonomo un presupposto di legittimità per il successivo svolgimento dell’assemblea. È quanto precisato dal ...

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