Il condomino che realizzi opere nella propria unità immobiliare utilizzando beni comuni deve rispettare i limiti di cui all’articolo 1102 Codice civile non potendo alterare la destinazione del bene né impedirne o ridurne in modo apprezzabile l’uso da parte degli altri condòmini. Perciò è illegittima la chiusura o incorporazione di una apertura destinata a dare luce e aria a parti comuni, anche se l’intervento avviene su proprietà esclusiva e l’utilità della stessa appaia ridotta. Lo precisa l’ordinanza...

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