L'amministratore in regime di prorogatio può essere giudizialmente revocato?
Si arricchisce di una nuova “puntata” la telenovela giudiziaria sull'applicabilità o meno dell'istituto della prorogatio imperi al mandato dell'amministratore e alle conseguenze che potrebbero discendere in caso di iniziativa di un condòmino per la revoca giudiziaria. L'ultima pronuncia arriva dal Tribunale di Como con provvedimento del 6 aprile 2022.
I fatti di causa
Con ricorso per revoca amministratore, a norma dell'articolo 1129 Codice civile, un condòmino adduceva varie e gravi doglianze nella gestione condominiale, da parte del proprio amministratore; mentre, questi, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della revoca giudiziale in quanto inoltrata quando lo stesso era in regime di prorogatio.Il giudice collegiale lombardo, dopo aver ricostruito la vicenda temporale del mandato dell'amministratore, ancorandola ad una dimensione annuale, oltre la quale occorre una delibera per il rinnovo del mandato, si pone un interrogativo, ovverosia: «L'amministratore in regime di proroga può essere giudizialmente revocato?».
Il provvedimento
La risposta argomentata al riguardo è negativa. Il decidente, a tal riguardo, richiama una precedente della Corte di appello di Lecce (sentenza 19 del 10 gennaio 2022) e ne sposa appieno la tesi: secondo la quale alla scadenza del mandato il contratto si estingue per legge e, per ovviare ad una mancata nomina immediata, l'amministratore continua ad esercitare i poteri provvisoriamente.Da tale assunto viene poi ricavata la conclusione secondo la quale, in questi termini, non si può revocare un amministratore non più in carica ma si può agire indirettamente solo per la nomina giudiziale di un nuovo amministratore.
La revoca giudiziale – per come viene asseritamente riferito - si iscrive fra le domande di risoluzione del contratto di mandato per grave inadempimento ex articolo 1453 Codice civile e logico corollario di tale inquadramento dogmatico è quello che, in assenza di un contratto valido ed efficace, non può in nessun caso procedersi alla risoluzione.Il Tribunale adito, infine, esplicita che non concorda con pronunce discordanti – definite minoritarie - secondo cui si deve sempre consentire un controllo giudiziale sull'attività anche in regime di proroga in quanto non sorrette da riscontri normativi. In realtà, anche sotto tale ambito, si deve riscontrare un'ampia produzione giurisprudenziale di avviso contrario e opposto a quanto qui concluso (tra le tante, decreto della Corte di appello di Bari del 12 giugno 2019, conforme decreto della Corte di Appello di Palermo, pubblicato il 6 maggio 2019


