È pacifico che le assemblee debbano essere convocate dall’amministratore in carica. Sono ammessi casi eccezionali di convocazione da parte dei condòmini quando manca l’amministratore o quando questi non convoca l’assemblea entro dieci giorni dalla richiesta pervenutagli da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edifico (articolo 64, comma 1 disposizioni attuative Codice civile). In assenza di tali eccezioni, solo l’amministratore può convocare l’assemblea essendo un atto ...

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