Il credito dell’amministratore cessato per rimborso di anticipazioni ex articolo 1720 del Codice civile dev’essere provato dall’amministratore stesso mediante idonea documentazione degli esborsi effettuati. L’approvazione del rendiconto consuntivo, anche se rechi una posta specifica in favore dell’amministratore (quale «conto anticipi a fine gestione»), non integra di per sé ricognizione di debito del condominio, occorrendo, perché ciò avvenga, un atto assembleare con chiara, specifica e inequivoca...
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