Condominio

La convocazione di assemblea non è una notifica, i 5 giorni si contano dalla giacenza

di Rosario Dolce

La Corte di cassazione - con Sentenza nr 8275 depositata in Cancelleria il 25 marzo 2019 (Consigliere Relatore Milena Falaschi) – riafferma il principio per cui l'avviso di convocazione assembleare deve qualificarsi quale atto di natura privata e, in assenza di espresse previsioni di legge, non è sottoposto all'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari.
Quindi, per darsi prova della decorrenza del termine dilatorio di (almeno) cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio, in applicazione della presunzione di conoscibilità di cui all'articolo 1335 codice civile, dimostri la data di arrivo dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
In altri termini, nel caso in cui la convocazione all'assemblea dei condòmini sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell'articolo 66 citato, novellato dalla Riforma del 2013, affianca altre modalità partecipative) e questa non sia stata consegnata per l'assenza personale dell'avente diritto (o di altra persona abilitata a riceverla), il momento in cui l'invio può dirsi perfezionato per il condominio-mittente è quello coincidente con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in favore del destinatario.
Tale preciso momento è, infatti, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso presso la sede ove sarà depositato, mentre sono irrilevanti, per il predetto mittente, altri momenti temporali successivi, quali quelli, ad esempio, in cui la lettera sita stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza.
Sotto tale aspetto, il regime giuridico a cui si sottopone l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione non è sovrapponibile con quello di rilievo decadenziale prefissato dall'articolo 1137 codice civile, in tema di impugnazione delle delibere assembleari.
Solo in quest'ultimo caso, visto la natura del termine - funzionale all'esercizio di un diritto di difesa (cfr, Corte Costituzionale, Ordinanza nr 52 del 21 marzo 21 marzo 2014) - l'avviso di tentata consegna da parte dell'agente postale, non contenendo l'atto cui si riferisce, non equivale a sua comunicazione, né può quindi reputarsi che l'atto sia giunto al destinatario a norma dell'articolo 1335 codice civile.

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