La loggia, indicata in un antico titolo (atto di acquisto divisione del 1928) come «loggetta… a perfetta metà e quindi di uso comune», deve ritenersi bene comune alle unità immobiliari derivate da quel titolo, anche se non più espressamente menzionata nei successivi atti e nonostante sia catastalmente ricompresa nella planimetria di uno solo dei subalterni; le risultanze catastali, aventi prevalente funzione fiscale, non sono idonee a superare né la presunzione di comunione ex articolo 1117 del Codice...

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