Nel caso il conduttore operi unilateralmente la modifica della destinazione d'uso dell'immobile locatogli, consente al locatore di agire per ottenere la risoluzione giudiziale del contratto. Si configura la possibilità del locatore, con apposita azione, di chiedere anche il risarcimento dei danni. Necessariamente tale azione dovrà essere intrapresa entro tre mesi dal momento in cui locatore ha avuto conoscenza della diversa destinazione dell'immobile, a pena di decadenza.
Tra le obbligazioni fondamentali del conduttore, accanto a quella essenziale relativa al pagamento del canone, troviamo quelle che attengono alla custodia ed all'utilizzo del bene. L'art. 1587 cod. civ. stabilisce che il conduttore deve «prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti desumersi dalle circostanze». La presa in consegna dell'immobile locato implica a carico del conduttore...
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