La nullità della delibera condominiale, ai sensi dei principi generali e dell’articolo 1421 Codice civile, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da terzi estranei alla compagine condominiale, nonché dal condomino che, rispetto al bene inciso dalla delibera, versi in posizione di terzo (come il proprietario del fondo servente), senza che rilevi la coesistenza, in capo al medesimo soggetto, della distinta posizione di partecipante al condomino. Lo precisa Corte di cassazione...

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