La domanda di attribuzione dei crediti di imposta previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione deve essere tassativamente presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione interessate.

I crediti di imposta
L'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione prevede alcuni crediti d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione, stabilendo che:
- alle parti è riconosciuto, quando viene raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento; e inoltre nei casi previsti dall'art. 5, comma 1 (vale a dire i casi in cui la procedura di mediazione costituisce la condizione obbligatoria per introdurre una causa) e in quello in cui la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto pure un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento;
- i crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche; mentre in caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà;
- è riconosciuto pure un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
Per completezza, va infine ricordato che anche a favore degli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità che non può essere richiesta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
Il decreto attuativo sui crediti di imposta
Il decreto 1° agosto 2023...


