Condominio

Lo schiamazzo e il disturbo acustico in condominio: tre recenti sentenze della Cassazione

Procedibile di ufficio la rumorosità prodotta in “ritrovi”, luoghi esclusi dalla procedibilità a querela

di Giulio Benedetti


L'attività rumorosa che disturba il riposo e le occupazioni dei condomini integra i reati degli articoli 660 e 659 Codice penale e la terza sezione della Cassazione è intervenuta in tale materia con tre recenti sentenze.

La sentenza 19072/2023

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava un soggetto per il reato di molestie o disturbo alle persone (articolo 660 Codice penale). Il condannato ricorreva al giudice di legittimità, lamentando l'ingiustizia della sentenza, poiché non indicava, tra le numerose condotte, quelle alla cui realizzazione egli avrebbe cooperato e se esse abbiano determinato la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. La Cassazione annullava la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello.

Infatti, il giudice di legittimità rilevava che la sentenza affermava che l'imputato, assieme a dei complici, di fronte all'abitazione dei denuncianti, avesse reiterato condotte che erano fonte di disturbo e di molestie, le quali, per il loro numero, la frequenza e il tenore, si erano risolte in un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua nella sfera di libertà delle persone offese, ridotte in uno stato di esasperazione. Tuttavia, la sentenza non specificava a quali episodi il condannato avesse partecipato e quale fosse stato il suo contributo morale o materiale all'attività di disturbo. Per questo la Cassazione ha annullato la sentenza mandando al giudice di rinvio di compiere una nuova valutazione della condotta concreta del ricorrente.

La sentenza 19971/2023

Il Tribunale condannava, per il reato di cui all'articolo 659 Codice penale e al risarcimento del danno, il gestore di un bar perché, mediante gli schiamazzi della clientela e i rumori delle apparecchiature, disturbava il riposo di un abitante di un appartamento posto al piano superiore dell'esercizio. La Cassazione annullava la sentenza limitatamente all'ipotesi dell'articolo 659, comma secondo, Codice penale, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e rinviava, per il trattamento sanzionatorio, per il reato dell'articolo 659, primo comma, Codice penale al Tribunale per un nuovo giudizio sul fatto.

Il giudice di legittimità sosteneva che nel caso trattato non era configurabile il secondo comma dell'articolo 659, non indicato nel capo di imputazione, né era ricavabile nella motivazione della sentenza la norma di legge o la disposizione dell'Autorità (diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore) che l'imputato aveva violato nella gestione della sua attività commerciale. È invece configurabile la violazione dell'articolo 659, primo comma, sulla base del riferimento agli schiamazzi contenuto nell'atto di costituzione di parte civile della persona offesa dal reato, che per la Corte equivale alla querela (Cassazione 5193/2020).

La sentenza 19594/2023

Il Tribunale condannava, per il reato dell'articolo 659 Codice penale, il titolare di un locale ubicato in città, perché, durante l'orario notturno, causava emissioni sonore, derivanti dalla diffusione di musica, superiori a quelle consentite dalla legge, oltre agli schiamazzi degli avventori che sostavano fuori dall'esercizio commerciale, disturbando la pubblica quiete. Il condannato ricorreva al Giudice di legittimità, lamentando l'ingiustizia della sentenza in quanto non accertava il superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal locale e in quanto l'attività degli avventori non era a lui riferibile.

La Cassazione respingeva il ricorso poiché affermava che:
-il reato è procedibile di ufficio, in quanto il caso riguarda la rumorosità prodotta in “ritrovi”, luoghi esclusi dalla procedibilità a querela;
-l'accertamento tecnico compiuto dalla polizia giudiziaria con un fonometro misuratore posto nell'appartamento sovrastante il locale durante la notte attestava il superamento del livello differenziale superiore a quello consentito di tre decibel, essendosi verificato che le fonti sonore provenienti dal locale superavano 7 decibel, nonostante che il rilievo fosse stato effettuato con la finestra chiusa;
- le numerose denunce presentate dai residenti nei pressi del locale e le deposizioni raccolte nell'istruttoria dibattimentale, provenienti da soggetti diversi da quelli occupanti l'appartamento in cui sono state effettuate le misurazioni, dimostrano che gli schiamazzi, compiuti di notte, erano attribuibili agli avventori e la musica all'esercente del locale;
- la rumorosità proveniente dal locale ha disturbato un numero indeterminato di persone.

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