Il Tribunale di Palermo con una sentenza “storica” e poderosa – non solo per il numero di pagine (oltre 50) – del 13 giugno 2022 condanna il general contractor e le imprese appaltatrici a risarcire per oltre un milione e duecento mila euro un condominio del capoluogo a causa dei danni subiti nelle parti comuni e i singoli condòmini per danni riportati nelle rispettive proprietà immobiliari.
Il fatto
I proprietari di unità immobiliari comprese in un edificio verticale e il condominio dell'edificio stesso, in persona dell'amministratore pro tempore, hanno convenuto in giudizio gli appaltatori e le stazioni pubbliche appaltanti insieme al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti reputandoli a vario titolo responsabili, ai sensi dell'articolo 2050 Codice civile o in subordine dell'articolo 2043 Codice civile, dei danni loro cagionati in concomitanza e a causa dell'avanzamento dei lavori di scavo e realizzazione di una galleria sotterranea nel contesto dell'opera di raddoppio ferroviario d'interesse della città palermitana.
Da oltre dieci anni erano infatti erano comparse lesioni e crepe sia nelle pareti dei singoli appartamenti sia in numerose zone di parti comuni dello stabile (androne, travi dei vari piani, pilastri, pareti delle scale), difficoltà di chiusura dei serramenti di porte (anche blindate) e finestre. Quanto alle parti comuni si riscontravano, soprattutto, cedimenti differenziali instauratisi sugli elementi portanti verticali della struttura in cemento armato che hanno causato deformazioni e conseguenti sollecitazioni sulle travi dei telai.
La qualificazione della fattispecie
Un consolidato indirizzo giurisprudenziale definisce in senso ampio le “attività pericolose”, di cui all'articolo 2050 del Codice civile, riferendosi non soltanto a quelle qualificate tali dal Testo unico di Pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma più in generale anche a quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva - rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza - notevolmente superiore al normale.
In effetti, poichè l’attività edile è stata considerata per definizione pericolosa, ai fini indicati dall’articolo 2050 del Codice civile, quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi e interessanti vaste aree. (Cassazione 1954/2003; Cassazione 10300/2007; Cassazione 11452/1995), tale nozione è stata sussunta dal giudicante palermitano anche nella realizzazione di una galleria sotterranea in un contesto urbano.
Il nesso causale
Per giurisprudenza ormai consolidata – per come segnatamente riportato in seno alla copiosa sentenza - in ambito civile la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica tra la condotta del danneggiante e le conseguenze dannose risarcibili implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo volto ad identificare – in applicazione del criterio del più probabile che non (cosiddetta della prevalenza relativa della probabilità) – il nesso di causalità materiale che lega la condotta (attiva o omissiva) all'evento di danno;
- il secondo diretto ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento quest'ultimo da compiersi in applicazione dell'articolo 1223 Codice civile, norma che pone essa stessa una regola eziologica (Cassazione 20961/2017 e 4439/14).
In quanto tale il Tribunale siciliano ha ritenuto che la prova del nesso di derivazione eziologica tra la realizzazione della galleria, i cedimenti del terreno di fondazione e i seri fenomeni fessurativi manifestatisi nell'edificio già nel mese di agosto 2011 ed evolutisi di pari passo con l'avanzamento dello scavo emerga plasticamente dal vasto compendio probatorio (documentale, tecnico e dichiarativo) e che il perdurante atteggiamento delle società esecutrici sia equivalso, nei fatti, alla negazione dell'evidenza, da cui la debita responsabilità soggettiva. Viene stralciato, invece, l'addotto titolo di responsabilità oggettiva posto in capo al ministero dei Trasporti, in quanto il dicastero non risultava essersi ingerito né nella fase progettuale né in quella esecutiva dei lavori (e al quale non competevano ex lege, per come si legge in sentenza, compiti di vigilanza sull'opera pubblica).
La condanna
Sulla scorta di tali premesse e in funzione dei rilievi tecnici (contenuti all'interno di un accertamento tecnico preventivo) il giudice siciliano ha accolto la richiesta risarcitoria formulata da parte degli attori solo per il danno materiale, liquidando in favore dei condòmini una somma a titolo di risarcimento del danno corrente in una forbice tra i trenta e cinquamila euro cada uno e disponendo la quantificazione del danno in favore del condominio per oltre un milione e duecento mila euro.
Quest'ultimo notevole importo è stato liquidato in favore del condominio, siccome discendente dalla valutazione di un cosidetto “danno non recuperabile” (e aleatorio), essendo stata tecnicamente esclusa ogni azione di recupero dei cedimenti registrati, anche a causa della mancanza di informazioni puntuali estese a tutto l'edificio, così dovendosi provvedere alla bonifica dell'intera area di sedime in cui sorge il fabbricato e disporre parimenti un intervento di rinforzo per ciascuna delle trentadue travi di cui consta la struttura edilizia.


