Innanzitutto, si segnala in Diritto e pratica condominiale 27 febbraio 2023, il bel commento di C. Belli, La giurisprudenza di merito e le «istruzioni» del Giudice di legittimità sugli impianti radioelettrici in condominio, che trae origine da una recente sentenza del Tribunale di Roma in tema di contratto, autorizzato dall’assemblea, per la concessione in godimento di una superficie condominiale a un’impresa al fine di installarvi un impianto di telecomunicazioni. Tornano utili i principi enunciati dalle sentenze numero 8434 e 8435 del 2020 rese dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione sulla natura obbligatoria o reale del programma negoziale con cui un condominio permette a un terzo di collocare e mantenere sul lastrico solare comune un ripetitore e sulle conseguenti legittimazioni della maggioranza assembleare o, viceversa, della sola unanime volontà negoziale dei partecipanti.
Interessante anche il contributo di A. Martino, Errata raccolta differenziata: la Cassazione esclude la responsabilità solidale dell’amministratore, in Diritto e pratica condominiale 28 febbraio 2023, che esamina la sentenza numero 4561/2023 pronunciata dalla Corte di cassazione, la quale ha negato che l’amministratore possa rispondere in solido coi condòmini delle sanzioni amministrative per la violazione delle regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti, potendo rispondere in via diretta solo per l’inosservanza dei doveri a lui espressamente imposti.
Il commento di O. Rotolo, Mancanza delle tabelle millesimali e non automatica invalidità della delibera, in Diritto e pratica condominiale 1 marzo 2023, affronta i profili contenuti nell’ordinanza della Cassazione, numero 3295/2023. In questa decisione, si riafferma che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell’intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima e indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi, la cui esistenza non costituisce perciò requisito di validità delle delibere assembleari, potendosi sempre valutare anche “a posteriori” in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte. La tabella millesimale, dunque, agevola ma non condiziona lo svolgimento dell’assemblea e, in genere, la gestione del condominio. Spetta a chi impugna una deliberazione dell’assemblea condominiale, per difetto delle necessarie maggioranze o erronea ripartizione delle spese, l’onere di provare il vizio di contrarietà alla legge, alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari. Da accertare, quindi, indipendentemente dall’esistenza di idonee tabelle.
E. Zoina, Il condòmino non può rifiutare il pagamento delle spese di manutenzione eccependo vizi delle opere, in Diritto e pratica condominiale 2 marzo 2023, approfondisce i contenuti dell’ordinanza 5110/2023, sempre della Cassazione. Il rapporto che lega il condominio e il singolo partecipante per il concorso alle spese relative alla conservazione delle parti comuni e il rapporto contrattuale che invece lega il condominio e il terzo appaltatore o prestatore d’opera sono del tutto distinti e indipendenti. Il singolo condomino non può perciò rifiutarsi di pagare all’amministratore le spese condominiali eccependo i difetti delle opere di manutenzione dell’edificio realizzate dall’appaltatore.

