L'approfondimento esamina le rilevantissime conseguenze sull'applicazione di molteplici norme tributarie che derivano, di riflesso, dalle importanti dinamiche in atto nella materia edilizio urbanistica, sia normative che giurisprudenziali.
E' ben nota la stretta relazione che sussiste fra molte norme tributarie (in particolare, in tema di IVA, di bonus edilizio energetici, di IMU) ed alcune importanti disposizioni in materia edilizio – urbanistica. In particolare, ci riferiamo:
- alle definizioni delle tipologie di interventi - recate dall'art. 3, D.P.R. 380/2001, T.U. dell'edilizia ("TUE") e, in precedenza, dall'art. 31, legge 457/1978 -, con valenza anche ai fini tributari essendo richiamate espressamente da numerose disposizioni tributarie; si pensi, per esempio: per l'applicazione dell'aliquota IVA "intermedia" (attualmente, 10%) agli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica o di risanamento conservativo (secondo i casi, per la cessione, per i corrispettivi d'appalto o l'acquisto di beni finiti), nonché per i servizi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, ai richiami contenuti in varie voci della Tabella "A" parte III del D.P.R. 633/1972 (e del nuovo T.U. dell'IVA - D.Lgs. 19 gennaio 2026, che entrerà in vigore il 1* gennaio 2027); ma anche, in materia di ICI e IMU, ai richiami contenuti, fin dall'origine, alle definizioni degli interventi ai fini della determinazione della base imponibile "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, c. 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457"; senza, poi, dimenticare, la fondamentale linea di demarcazione fra "nuove costruzioni" e "interventi di recupero su edifici già esistenti" che sta alla base della preclusione (nel primo caso) o del diritto di accedere (nel secondo caso) ai vari bonus edilizio–energetici;
- alle importanti norme, attualmente recate dall'art. 49 del "TUE", ai sensi del cui comma 1 "(…) gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.", senza poi dimenticare le ulteriori disposizioni oggetto dei successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 49 che, rispettivamente, fanno "obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'art. 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente", prevedono che "Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune" e che "In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente é responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa".
Da quanto precede, per i decisivi riflessi che una disciplina produce sull'altra, discende la necessità di monitorare con attenzione, per chiunque sia interessato alla fiscalità degli immobili (consulenti, professionisti, operatori, investitori, contribuenti), ...


