Fisco

Nuovo o da sostituire: un bonus per ogni condizionatore

L’apparecchio con pompa di calore può fruire della detrazione del 50 per cento. Per la sostituzione l’agevolazione arriva al 65% a patto che si rispettino i requisiti di efficienza

di Luca De Stefani

Si può ottenere la detrazione del 50% per l’installazione di condizionatori d’aria estivi, solo se con pompa di calore, anche non ad alta efficienza, nell’ambito delle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici del cosiddetto «bonus casa». In questo caso, il limite di spesa è di 96mila euro (detrazione massima di 48mila euro), non è necessaria la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale e l’intervento va effettuato su unità immobiliari residenziali.

In alternativa, su qualunque tipologia di immobile e con un limite di detrazione di 30.000 euro, è possibile beneficiare della detrazione del 65% dell’ecobonus per la «sostituzione», integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (cioè con un coefficiente di prestazione COP/GUE e con un indice di efficienza energetica EER maggiore o uguale ai valori minimi dell’allegato F del decreto Mise 6 agosto 2020, per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, come da vademecum dell’Enea del 25 gennaio 2021).

Vanno rispettati anche i limiti di «congruità delle spese sostenute».

Dal 1° luglio 2020 e con scadenza diversificata a seconda della tipologia di soggetto agevolato, questi interventi, a determinate condizioni (ad esempio, generalmente solo su unità residenziali), possono beneficiare del super ecobonus del 110%, come interventi «trainanti» o «trainati».

Non serve la Cila

Per il bonus casa (come del resto per l’ecobonus), queste opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, come in genere avviene per l’installazione dei moderni condizionatori d’aria. In questi casi, però, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui va indicata la data di inizio dei lavori e va attestata la circostanza che l’intervento posto in essere rientra tra quelli agevolabili, pur non necessitando di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Ecobonus con sostituzione

L’agevolazione del 50% del bonus casa vale anche per le installazioni che non sostituiscono vecchi impianti di climatizzazione invernale, a differenza di quanto accade per l’ecobonus del 65%, per il quale viene richiesta almeno la sostituzione parziale.

Adempimenti

Infine, per il bonus casa del 50%, basta il bonifico «parlante» e l’invio all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della comunicazione semplificata prevista per il bonus casa (la quale generalmente viene effettuata direttamente dal contribuente).

Per l’ecobonus del 65%, invece, oltre al bonifico «parlante» e all’invio all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della «scheda descrittiva dell’intervento» redatta da un tecnico abilitato, cioè ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale (https://bonusfiscali.enea.it), vanno conservati l’originale della «scheda descrittiva dell’intervento» (riportante il codice Cpid assegnato dal sito Enea, firmata dal soggetto beneficiario e, ove previsto, da un tecnico abilitato), le schede tecniche delle pompe di calore installate e l’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato (vademecum dell’Enea del 25 gennaio 2021).

Se si vuole beneficiare dell’ecobonus in misura super (110%), infine, le condizioni soggettive, oggettive e temporali sono molto più complesse. Si pensi solo alla Cilas, al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della casetta a schiera, all’Ape iniziale e a quella finale, alle asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità e al visto di conformità.

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