Con l’ok finale al decreto Aiuti arriva anche il via libera definitivo, per villette e case a schiera, alla proroga del 110% per i pagamenti effettuati dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma solo con il 30% dei lavori, agevolati al 110 per cento, effettuati entro fine settembre.
In caso contrario, il superbonus è già terminato lo scorso 30 giugno. È questa la principale novità sul superbonus del 110% contenuta nel decreto Aiuti, in quanto una probabile svista normativa non consentirà alle banche di cedere ai correntisti (imprese o professionisti) i crediti acquisiti prima del 1° maggio 2022, che sono quelli delle spese sostenute nel 2021.
Proroga villette
e case a schiera
Il decreto Aiuti non prevede una proroga generalizzata della scadenza del superbonus del 110% da giugno a settembre 2022 per le persone fisiche, che effettuano interventi su unità immobiliari unifamiliari o sulle case a schiera (unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno), ma concede a questi soggetti di beneficiare del superbonus del 110%, applicabile ai bonifici effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, «anche» per i pagamenti effettuati nel secondo semestre 2022, «a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno» il 30% dell’«intervento complessivo» (in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), nel cui computo «possono» (quindi, non «devono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus del 110 per cento.
Cessione
a correntisti
Grazie alla legge di conversione del decreto Aiuti, per le banche (o le società appartenenti a un gruppo bancario, ma non per altri cessionari), i crediti derivanti da bonus edilizi, che hanno acquisito da contribuenti o da imprese, potranno «sempre» essere ceduti (anche prima di effettuare le «due ulteriori cessioni» a soggetti qualificati) a imprese o professionisti (in particolare, a soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), a patto che questi ultimi «abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo». In ogni caso, questi ultimi cessionari non avranno la facoltà di un’ulteriore cessione.
Questa agevolazione per le banche, per una probabile svista legislativa si applicherà:
– «anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore» della legge di conversione del decreto Aiuti (articolo 14, comma 1-bis, dl Dl 50/2022);
– ma solo «alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022» (articolo 57, comma 3, del Dl 50/2022, che probabilmente ci si è dimenticati di abrogare con la conversione il legge).
Sembra che le due condizioni debbano essere sommate, quindi questa cessione ai correntisti (imprese o professionisti) non potrà essere utilizzata per le prime cessioni o sconti in fattura inviati all’agenzia delle Entrate fino al 30 aprile 2022, lasciando fuori, pertanto, anche tutte le comunicazioni per le spese sostenute nel 2021.
Si ritiene che se veramente si volesse sbloccare il mercato secondario dei crediti edili si dovrebbe consentire di riportare in avanti i crediti d’imposta che non si riescono a compensare nell’anno di ripartizione degli stessi (cinque anni fino al 2021 e quattro anni dal 2022), per la cosiddetta «incapienza» dell’F24.


