Fioriranno certamente vari ed approfonditi saggi sugli innumerevoli punti specifici della riforma del processo civile che, prevista dalla recente legge-delega 26 novembre 2021 numero 206, diventerà comunque effettiva solo con i vari decreti legislativi, da emanarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore. La complessa legge, composta dal solo articolo 1, ricco però di 44 commi e moltissimi sottocommi con ulteriori suddivisioni degli stessi, enuncia i principi e criteri direttivi da attuare con i decreti e spazia per oltre quaranta pagine nell'universo mondo del codice di procedura civile, delle leggi procedurali speciali, dell'organizzazione degli uffici giudiziari, dei rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo, dei Regolamenti Ue.
Gli obiettivi e le novità introdotte
L'obiettivo dichiarato è la «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio». Non mancano nello specifico interventi in tema di mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, riordino anche degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, attività in camera di consiglio, consulenti tecnici, notifiche, con una particolare e diffusa attenzione ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
È dunque una legge carica di aspettative, dove emergono interessanti novità, come ad esempio, la facoltà del giudice di merito di sottoporre pregiudizialmente il caso alla Cassazione allorchè si tratti di questione di diritto di particolare importanza e con gravi difficoltà interpretative, non ancora affrontata dalla stessa Cassazione e suscettibile di presentarsi in numerose controversie; e la possibilità di dichiarare, con sentenza succintamente motivata a seguito di trattazione orale, la manifesta infondatezza dell’impugnazione priva di una ragionevole probabilità di essere accolta .
Le ricadute in condominio
Per quanto può riguardare direttamente il condominio le possibili ricadute sono, principalmente, le seguenti.
Mediazione (articolo 1, comma 4).
1) Obbligatoria l'assistenza di un difensore per le parti, quindi l'amministratore (che rappresenta il condominio) dovrebbe munirsi di un legale. Si tratterà normalmente dello stesso professionista scelto per la causa di merito. Ricordiamo che se questa rientra nelle attribuzioni dell'amministratore non occorre una delibera né per rilasciare la procura al difensore (Cassazione 7884/2021), nè per la scelta del medesimo. 2) La mancata conclusione del primo incontro dinanzi al mediatore senza l’accordo costituisce la condizione di procedibilità della causa.3) Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti cautelari (ma già ora così dispone l'articolo 5/3° Dlgs 28/2010), principio che consente di richiedere la sospensione della delibera impugnata.4) Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo va individuata la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonchè definito il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.
Attualmente, il contrasto se l'onere spetti alla parte opponente o alla parte opposta è stato risolto dalle sezioni Unite ponendo l'onere di promuovere la procedura di mediazione a carico del creditore opposto (che nella controversia per la riscossione dei contributi è il condominio), con la conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo nel caso di pronuncia di improcedibilità (Cassazione sezioni Unite 19596/2020).5) Bisognerà prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia. Allo stato si era già sancito che la parte può essere rappresentata dal legale con apposita e specifica «procura sostanziale» (Cassazione 18068/2019).6) L’amministratore sarà legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e parteciparvi (mentre attualmente occorre una delibera assembleare autorizzativa: articolo 71-quater disposizioni di attuazione del Codice civile).
7) L’accordo di conciliazione messo a verbale o la proposta del mediatore vanno approvati dall’assemblea condominiale (con le maggioranze dell’articolo 1136 del Codice); diversamente , la conciliazione si considera non conclusa o la proposta del mediatore non approvata (in pratica è quanto già prevede il suddetto articolo 71-quater, anche se parla genericamente di «proposta di mediazione» da intendersi comprensiva dell'accordo di conciliazione).
Sospensione della delibera
Il provvedimento cautelare di sospensione della delibera impugnata non perde efficacia in caso di omessa instaurazione del giudizio di merito o estinzione dello stesso (comma 17, lettera q). Ne discende una singolare situazione: il mancato compimento del processo d'impugnazione rende la delibera definitiva, ma questa non può essere eseguita finchè rimane sospesa. Il rimedio di base è il ricorso all'articolo 669-decies del Codice di procedura civile: esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, si può chiedere al giudice la revoca o la modifica dell'ordinanza per intervenuti mutamenti nelle circostanze o per fatti anteriori conosciuti successivamente. Questi elementi potrebbero essere i più vari, in base al singolo caso concreto, non esclusa a nostro avviso una nuova delibera che modifichi taluni dati della precedente o sani il vizio di legittimità.
Volontaria giurisdizione
Il comma 13 prevede interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative della volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti del trasferimento. Nel condominio tale novità riguarderebbe i provvedimenti che il tribunale prende in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 1105 del Codice, su ricorso di ciascun condòmino contro l'inerzia dell'assemblea a provvedere o dell'amministratore nell'eseguire le delibere. Dubitiamo, però, che una tale innovazione possa estendersi interamente all'ambito condominiale, specie quando si debbano accertare per la revoca dell'amministratore gravi irregolarità “atipiche”, che presuppongono una valutazione giudiziale.

