Una delle funzioni principali a carico dell’amministratore del condominio è quella di convocare annualmente l’assemblea ordinaria e, quando richiesto, quella straordinaria e necessaria per tutte le delibere che esulano dalle sue competenze. Può accadere che questo non avvenga a causa dell’inerzia del rappresentante condominiale, spesso tollerata ed assecondata dai condomini ma, anche, si può verificare che gli stessi non intendano essere compartecipi di una inattività che, nel tempo, produrrebbe effetti negativi verso di loro. La legge prevede come procedere in questo caso.

La convocazione dell’assemblea è un obbligo dell’amministratore e non una scelta discrezionale
L’assemblea è l’organo collegiale attraverso il quale si forma la volontà del condominio, inteso quale entità dotata di una propria autonomia soggettiva. Considerato che il condominio è ancora un “ente privo di personalità giuridica”, distinta dai singoli condomini che lo costituiscono e privato di una propria voluntas agendi, ne consegue che questa si forma dalla convergenza dei consensi individuali, riferibili individualmente ai partecipanti che, nel loro complesso (unanime o maggioritario), costituiscono...


