Querela di falso e verbale assembleare: quando occorre e quando no
Va proposta se il verbale assembleare contraffatto è stato opposto al condominio come titolo di un credito da parte di un terzo
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. Tanto stabilisce l'ultimo comma dell'articolo 1136 Codice civile. Talvolta capita che si renda necessario procedere alla contestazione della veridicità di quanto trascritto in sede di verbale? La Corte di Appello di Milano, con la sentenza dell'8 giugno 2022, definisce un caso limite, offrendo alcune risposte valide sull'azione da svolgere.
I fatti di causa
La questione affrontata constava della impugnazione di un deliberato, da parte di un condòmino, anche a causa del preteso difetto di corrispondenza tra quanto rappresentato dalle stesse in sede di assemblea condominiale e il contenuto del relativo verbale.Il Collegio ambrosiano, con il provvedimento in commento, rileva però che chi intenda impugnare il verbale di un'assemblea condominiale, avendo lo stesso natura di scrittura privata, non deve proporre querela di falso, ma è in ogni caso tenuto a fornire la prova della non corrispondenza tra il contento del verbale e quanto avvenuto e dichiarato dai condòmini in sede di assemblea.
Ciò in quanto «Il verbale dell’assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale provare il suo assunto» (Cassazione 27163/2017).
Va provata la falsità del verbale
Quanto ai mezzi probatori (prove testimoniali) richiesti dai condòmini che hanno agito in giudizio gli stessi sono stati valutati inammissibili e, in ogni caso, inidonei a mettere in discussione l'autenticità contenutistica del verbale; anzi, sotto altro aspetto, il decidente collegiale ha enfatizzato la condotta extraprocessuale assunta dagli appellanti, prima della stessa impugnazione: poiché: « … se davvero … fossero stati convinti dell'infedeltà/falsità del verbale assembleare … avrebbero dovuto formulare nell'immediatezza e subito dopo aver preso conoscenza di tale verbale una tempestiva contestazione scritta all'amministratore del condominio, contestazione di cui non vi è invece alcuna traccia in atti. Le attrici si sono limitate in altri termini a proporre più di tre mesi dopo un atto di querela ed al solo fine di supportare le tesi esposte nel presente giudizio, e da ciò deriva la palese pretestuosità e infondatezza del primo e del quarto motivo di appello».
Il valore della scrittura privata
Va però precisato che, in taluni e diversi ambiti, la querela di falso è stata ritenuta ammissibile, se non necessaria anche in tema di verbali assembleari.Il caso è quello del documento munito di sottoscrizione del presidente e del segretario. Nel qual caso, tale “scrittura privata” riveste valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (e non tanto, dunque, rispetto la veridicità del contenuto della scrittura), a norma dell'articolo 2702 Codice civile, a mente del quale: «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».
Ergo, ove il verbale assembleare venga opposto al condominio come titolo di un credito da parte di un terzo, la compagine, per far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, sulla base della deduzione che il verbale fosse stato abusivamente alterato dopo la sua chiusura, deve proporre di querela di falso, costituendo questa l'unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate sia stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione (in punto vedasi Cassazione 28509/2020).