CONDOMINIO
SPESE CONDOMINIALI
Condominio negli edifici – Contributi e spese condominiali – Lastrici solari ad uso esclusivo – Danni conseguenti alla loro omessa manutenzione – Azione di responsabilità – Litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini – Esclusione – Solidarietà passiva tra l'usuario ed il condominio – Conseguenze processuali
In tema di condominio negli edifici, la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, cod. civ., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 cod. civ., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri (Nel caso di specie, rilevato che l'originaria domanda proposta dalla condomina attrice escludeva altre domande, anche soltanto di carattere risarcitorio, rivolte nei confronti dei condomini i cui appartamenti insistevano su porzioni dell'edificio non sovrastanti e, comunque, ai quali non afferiva il solaio ed il lastrico solare riconducibile alla condomina convenuta, la Suprema Corte, richiamato l'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, accogliendo l'eccezione di mancata rituale integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di una condomina, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio).
IMMOBILI
PROPRIETÀ
Proprietà – Contenuto – Diritti del proprietario – Intervento del vicino diretto a limitarne l'uso ed il godimento – Turbativa del diritto di proprietà sul bene – Configurabilità – Tutela del proprietario – Individuazione – Fattispecie in tema di distanze legali
Il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, oltre al risarcimento dei danni.
IMMOBILI
PROPRIETÀ
Proprietà – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Norme del codice civile e dei regolamenti edilizi locali sulle distanze fra gli edifici – Diritto soggettivo al risarcimento del danno od al ripristino alla stregua di tali norme – Sussistenza – Limiti ex art. 2933 c.c. – Esclusione
Le norme del codice civile sulle distanze tra edifici e quelle, ivi richiamate, dei regolamenti edilizi locali, fondano e riconoscono, nelle controversie tra privati, il diritto soggettivo, di colui che si ritenga danneggiato dalla violazione al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino ovvero allo spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalle dette parti normative, senza che possa in contrario rilevare il disposto dell'art. 2933 cod. civ. e l'ivi previsto divieto di distruzione pregiudizievole per l'economia nazionale.
IMMOBILI
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Responsabilità civile – Responsabilità professionale – Notaio – Atti soggetti a trascrizione – Termine – Predeterminazione – Esclusione – Osservanza – Accertamento – Criteri – Potere discrezionale del giudice di merito – Sussistenza
Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito ed alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176 secondo comma cod. civ.
IMMOBILI
ESPROPRIAZIONE
Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazioni speciali – Espropriazioni parziali – Indennità di occupazione legittima – Liquidazione – Criterio
In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, una volta accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità di occupazione legittima è correttamente determinata in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica.
IMMOBILI
SERVITÙ
Servitù prediali – Servitù coattive – Costituzione servitù coattiva di passaggio – Impedimento ad usufruire d'uscita sulla via pubblica – Accesso precluso dalla legge o dalla pubblica amministrazione – Configurabilità
In materia di costituzione di servitù coattiva di passaggio, ai sensi del primo comma dell'art. 1051 cod. civ., costituisce impedimento ad usufruire d'uscita sulla via pubblica la circostanza che un tale accesso risulti precluso dalla legge o dalla pubblica amministrazione.


