EDILIZIA
CESSIONE DI CUBATURA
Diritto urbanistico – Edilizia – Cessione di cubatura – Alienazione – Cessione – Diritti edificatori – Autonomia alienazione o cessione – Fondo “di decollo” – Fondo “di atterraggio” – Presupposti.
La “cessione di cubatura” rappresenta un istituto frutto dell’elaborazione giurisprudenziale che ha riconosciuto che diritti edificatori posseduti da un terreno, quali utilità separata, potessero essere alienati o ceduti autonomamente dall’alienazione o cessione del terreno. Il presupposto logico del c.d. “asservimento” del fondo, c.d. “di decollo”, che si priva della propria capacità edificatoria in favore del fondo, c.d. “di atterraggio”, che la riceve, consiste nell’interesse della pubblica amministrazione affinché sia osservato il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell’area interessata ma, al tempo stesso, nella sostanziale indifferenza alla materiale collocazione di fabbricati, fermi restando evidentemente i limiti di cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale fissati dal piano, oltre al rispetto delle distanze e delle eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti. La possibilità di trasferire la cubatura è tuttavia sottoposta a precise condizioni: l’omogeneità di destinazione d’uso; la contiguità territoriale dei fondi (4); la possibilità che gli strumenti urbanistici vietino, in via immediata e diretta, tali operazioni per alcune aree oppure adottino scelte sui limiti di volumetria che conducano a un esito analogo.
EDILIZIA
ABUSO EDILIZIO
Diritto urbanistico – Edilizia – Abuso edilizio – Assenza di titolo edilizio – Istanza condono – Reiezione – Vincoli paesaggistico-ambientali – Materia edilizia e urbanistica – Sanatoria – Non ammessa – Opera abusivamente realizzata – Edificazione di nuove superfici abitabili – Aumento volumetrico – Entità del vincolo stesso – Assoluto o relativo – Non rileva
Ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera b) della L. Regionale del Lazio nr.12/2004, non sono mai suscettibili di sanatoria le opere di cui all’art.2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti. Inoltre, in applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d) d.l. n. 269/2003, non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e, ciò, senza distinguere tra vincoli assoluti e relativi. Ne consegue per un costante orientamento giurisprudenziale si è affermato che non possono essere sanate le opere che determinano la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa.
URBANISTICA
INQUINAMENTO ACUSTICO
Inquinamento acustico – Procedimento amministrativo – Attività commerciale di ristorazione – Inquinamento acustico – Esposto – Silenzio-inadempimento – Obbligo di provvedere sull’istanza – Sussistenza – Non soltanto casi previsti dalla legge – Ipotesi discendenti da principi generali – Dovere di correttezza e di buona amministrazione – Legittima aspettativa del privato
Per consolidata giurisprudenza, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato. Tale obbligo sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (fattispecie relativa alla presentazione di un esposto diretto a sollecitare l’esercizio di specifici poteri e l’adozione di altrettanto specifici provvedimenti in materia di inquinamento acustico)
EDILIZIA
PERMESSO DI COSTRUIRE
Diritto urbanistico – Edilizia – Art. 20, cc. 2 e 3 d.P.R. n. 380/2001 – Domanda di rilascio del permesso di costruire – Termine per la conclusione del procedimento - 90 giorni (60 + 30) aumentabili a 100 nel caso di preavviso di rigetto – Formazione per silentium del titolo – Decorso del primo termine di 60 giorni – Insufficienza.
Dal combinato disposto dei commi terzo e sesto dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 si ricava che il termine per la conclusione del procedimento instaurato a seguito di presentazione di domanda di rilascio di permesso di costruire è pari a 90 giorni, di cui sessanta assegnati al responsabile del procedimento per la formulazione della sua proposta e 30 assegnati all’organo competente per l’adozione dell’atto finale, aumentati a 40 giorni nel caso in cui sia stato emanato il preavviso di rigetto. In base ai commi 4 e 5 dello stesso art. 20, il termine assegnato al responsabile del procedimento può essere sospeso, ove questi inviti formalmente l’istante ad apportare modifiche al progetto, oppure interrotto per una sola volta per la motivata richiesta di integrazioni a completamento della documentazione presentata. Il termine di 60 giorni, dunque, è riferibile soltanto alla fase dell’istruttoria e della correlata formulazione della proposta di provvedimento, cui fa seguito l’ulteriore termine previsto per la fase decisoria in capo all’organo competente, nell’ottica, tuttavia, di un procedimento unitario seppure bifasico che ha durata massima di 90 giorni, aumentabili a 100 nel caso in cui intervenga il preavviso di rigetto. Il decorso del primo termine, pertanto, non determina la formazione per silentium del titolo, avendo ancora l’amministrazione un ulteriore periodo di tempo per la valutazione dell’accoglibilità o meno della proposta formulata in fase istruttoria.
EDILIZIA
REATI EDILIZI
Diritto urbanistico - Edilizia - Reati edilizi - Pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva - Possibilità di non eseguire la demolizione - Fiscalizzazione abuso - Solo in ipotesi di parziale difformità - Procedura di cd. “fiscalizzazione” - Art. 34 d.P.R. n. 380/2001.
In tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. “fiscalizzazione” di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall’ultimo comma dell’articolo citato: abrogato dall’articolo 10, comma 1, lettera o), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, n.d.r.) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo.
EDILIZIA
REATI EDILIZI
Diritto Urbanistico - Edilizia - Ordine di demolizione delle opere abusive - Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Richiesta di revoca o di sospensione - Verifiche del giudice dell’esecuzione - Procedimento amministrativo - Art. 32, 36, 44 e 45 TUE.
Il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento. Inoltre, è sempre necessario il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. “doppia conformità”), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.


