URBANISTICA

INQUINAMENTO ACUSTICO

Inquinamento acustico – Previsione di impatto acustico – Art. 8, c. 4 L. n. 447/1995 – Modalità semplificata – Art. 4, cc. 1 e 2 DPR n. 227/2011 – Congruenza rispetto agli interventi previsti – Sindacato giurisdizionale

In tema di documentazione di previsione di impatto acustico, richiesta dall'art. 8, comma 4, della L. n. 447 del 1995 per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, è possibile accedere alla modalità semplificata nelle ipotesi previste dall'art. 4, cc. 1 e 2 del DPR n. 227/2011, la cui congruenza rispetto agli interventi previsti può essere valutata dal giudice in rapporto a quanto risulti concretamente chiesto ed assentito mediante il titolo edilizio rilasciato, quale veicolo dell'immediato ed attuale pregiudizio prospettato dalle parti, senza estendersi ad interventi edificatori, allo stato, non inclusi nel titolo abilitativo.

URBANISTICA

INQUINAMENTO ACUSTICO

Inquinamento acustico – Zonizzazione acustica – Regione Lombardia – D.R.G. n. VIII/9776 del 12/7/2002 – Modifiche della precedente classificazione – Motivi rilevanti – Ricorrenza – Necessità

L'art. 1 della D.G.R. Lombardia 12.7.2002 n. VII/9776 afferma che "La zonizzazione acustica è un processo complesso che ha rilevanti implicazioni particolarmente sulle attività e le destinazioni d'uso esistenti" e prescrive perciò che "le modifiche alla classificazione non avvengono senza rilevanti motivi né devono avvenire frequentemente". In conseguenza, è illegittima la modifica della classificazione acustica non giustificata da alcun mutamento dello stato dei luoghi e/o della destinazione urbanistica degli edifici, in assenza cioè di quei "rilevanti motivi" richiesti della citata D.G.R.

URBANISTICA

ATTI E TITOLI ABILITATIVI

VIA, VAS e AIA – Valutazione di impatto ambientale – Giudizio positivo condizionato a prescrizioni – Legittimità – Condizioni ammissibili – Individuazione

Sono legittime e coerenti con il concetto di "condizione ambientale" introdotto a seguito della direttiva 2014/52/UE nel nostro ordinamento, quelle dotate di un alto grado di specificità e afferenti a particolari attività di monitoraggio e controllo ambientale, con finalità mitigative e compensative, e maggiore definizione in termini tecnici di dettagli operativi che possono interferire con la "componente paesaggio", o quelle, anch'esse aventi un contenuto preciso e limitato a singole attività da svolgere in fase esecutiva, afferenti alla necessità di accordi territoriali specifici tra enti, alla presentazione di progettazioni esecutive, acquisizione di pareri ed ulteriori presentazioni ed elaborazioni di piano e relazioni tecniche accessorie, da verificare in sede di ottemperanza. Non è dunque da considerarsi né contraria a specifiche disposizioni normative (in particolare, con riferimento all'art. 25 comma 4 del d.lgs. 152/2006) né manifestamente illogica la decisione di concludere positivamente la valutazione di impatto ambientale sul progetto complessivo presentato, seppure condizionandola a tutta una serie di prescrizioni - nei sensi appena evidenziati – da rispettare prima dell'apertura dei cantieri.

EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE

Realizzazione tettoia – Intervento di ristrutturazione – L'inserimento di nuovi elementi ed impianti – Permesso di costruire – Zona vincolata – Abuso – Impossibilità del condono – D.l. 269/2003 – L. r. Lazio n. 12/2004

La realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso a costruire, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c), dello stesso d.P.R., laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce; in tal senso, si è chiarito che anche gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite. La realizzazione di una tettoia in questi termini in assenza di permesso di costruire comporta la qualificabilità dell'abuso come "maggiore" che, se si trova in zona vincolata, non ammette possibilità di condono. Infatti, l'articolo 32, co. 26, del D.L. 269/2003 all'uopo prescrive che "Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47", consentendo dunque espressamente l'assentibilità in area vincolata ai soli abusi minori di cui ai numeri da 4 a 6 dell'allegato 1 allo stesso Decreto. Pertanto, sulla base delle previsioni dettate dall'art. 32, co. 26 e 27, del d.l. n. 269 del 2003 (e dagli artt. 2 e 3, co. 1, lettera b), della l. r. regionale del Lazio n. 12 del 2004), possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del medesimo d.l., integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, del menzionato Allegato, interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive; la norma statale di cui all'art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003 è chiara nell'indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere; in senso ancor più restrittivo è intervenuta la legge regionale della Regione Lazio n. 12 del 2004, la quale, all'art. 3, comma 1, lettera b), prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Quindi, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 della legge n. 326 del 2003, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Con la conseguenza che, in ragione della ridetta insanabilità in nuce degli abusi maggiori in zona vincolata, la P.A. non debba, in tali casi, procedere ad alcun accertamento in concreto della compatibilità dell'abuso rispetto al vincolo imposto, mediante l'acquisizione del parere da parte dell'Autorità garante della sua tutela, né verificare la compatibilità urbanistica delle opere: a fronte dell'accertata assoluta non condonabilità dell'abuso maggiore su bene vincolato, la verifica della conformità urbanistica, nella fattispecie correttamente omessa dalla P.A., non assume, infatti, alcuna rilevanza

EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 20, d.P.R. n. 380/2001 – Permesso di costruire – Termine conclusione procedimento – Fase istruttoria – Fase decisoria per l'adozione del provvedimento finale – Preavviso di rigetto – Sospensione in caso di modifiche al progetto – Interruzione per una sola volta – Silenzio-assenso

Dal combinato disposto dei commi terzo e sesto dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 si ricava che il termine per la conclusione del procedimento instaurato a seguito di presentazione di domanda di rilascio di permesso di costruire è pari a 90 giorni, di cui sessanta assegnati al responsabile del procedimento per la formulazione della sua proposta e 30 assegnati all'organo competente per l'adozione dell'atto finale, aumentati a 40 giorni nel caso in cui sia stato emanato il preavviso di rigetto. In base ai commi 4 e 5 dello stesso art. 20, il termine assegnato al responsabile del procedimento può essere sospeso, ove questi inviti formalmente l'istante ad apportare modifiche al progetto, oppure interrotto per una sola volta per la motivata richiesta di integrazioni a completamento della documentazione presentata. Il termine di 60 giorni, dunque, è riferibile soltanto alla fase dell'istruttoria e della correlata formulazione della proposta di provvedimento, cui fa seguito l'ulteriore termine previsto per la fase decisoria in capo all'organo competente, nell'ottica, tuttavia, di un procedimento unitario seppure bifasico che ha durata massima di 90 giorni, aumentabili a 100 nel caso in cui intervenga il preavviso di rigetto. Il decorso del primo termine, pertanto, non determina la formazione per silentium del titolo, avendo ancora l'amministrazione un ulteriore periodo di tempo per la valutazione dell'accoglibilità o meno della proposta formulata in fase istruttoria.

EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE

Termine impugnazione – Permesso di costruire – Motivi della contestazione – Illegittimità del titolo per inedificabilità assoluta – Contestazione del quomodo

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, l'effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l'illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l'inedificabilità assoluta dell'area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso, ad esempio per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati (Cons. Stato, sez. IV 21 settembre 2018, n. 5483). Il momento dal quale decorrono i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell'ambito dell'attività edilizia, è infatti individuato: - nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; - ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza etc.), nel completamento dei lavori o comunque in rapporto al grado di sviluppo degli stessi, ferma restando: a) la possibilità da parte di chi solleva l'eccezione di tardività di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente; b) l'onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l'accesso documentale.

IMMOBILI

SERRE SOLARI

Serre solari – Caratteristiche costruttive – Serra "bioclimatica" – Funzione di coadiuvare il riscaldamento

Con riferimento alla realizzazione di una serra solare, è necessario prendere in esame quelle che ne sono le caratteristiche costruttive. In tal senso, una serra bioclimatica altro non è se non un porticato abitabile chiuso con vetrate. L'opera di chiusura di uno spazio con vetri, tuttavia, può considerarsi alla stregua di una serra solare, come tale distinta dalla veranda, soltanto qualora essa sia in grado di assolvere alla funzione di introitare la radiazione solare e di coadiuvare il riscaldamento dell'immobile cui accede, garantendo una riduzione del consumo energetico (TAR Toscana, sez. III, 16 ottobre 2019 n. 1361; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 10 ottobre 2018 n. 970). In tal senso, la serra bioclimatica, per la sua funzione essenziale di completamento e di risparmio energetico dell'immobile cui accede, appare riconducibile alla nozione di "volume tecnico" che, quindi, come tale, pur potendo essere di per sé accessibile e abitabile, non può essere legittimamente destinato alla stabile permanenza delle persone.

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