EDILIZIA
DATAZIONE DELLE OPERE
Diritto urbanistico – Edilizia – Datazione delle opere – Elementi probatorio prodotti in giudizio – Prova contraria della parte pubblica – Difetto di istruttoria.
Qualora la parte onerata abbia fornito in giudizio sufficienti elementi probatori a sostegno delle proprie deduzioni, non implausibili, pure ove non sia raggiunta la certezza processuale sulla datazione delle opere in contestazione, spetta alla parte pubblica fornire elementi di prova contraria - idonei a supportare il proprio assunto, alla base dell'ordine demolitorio, in ordine all'abusività delle opere sanzionate - in mancanza dei quali il provvedimento ripristinatorio deve essere annullato per difetto di istruttoria, risultando carente un adeguato accertamento del presupposto provvedimentale, dato dalla necessità del previo titolo abilitativo a legittimazione dell'intervento edilizio sanzionato. Al riguardo, occorre distinguere tra le ipotesi in cui il privato abbia fornito elementi probatori che consentano con certezza di escludere l'abusività delle opere e quelle in cui, viceversa, egli abbia prodotto elementi rilevanti ai fini del decidere, idonei a rendere verosimili le proprie allegazioni, ma tali da non consentire la sicura datazione del manufatto privo di titolo edilizio. In questa seconda ipotesi, ove l'Amministrazione abbia omesso di valutare adeguatamente in sede amministrativa gli elementi forniti, astenendosi dall'illustrare le ragioni della loro inconferenza, ovvero confutandoli, è riscontrabile un difetto di istruttoria inficiante l'azione amministrativa, essendo l'agire pubblico motivato sulla ravvisata abusività delle opere, nonostante l'esistenza di un serio e apprezzabile dubbio sulla datazione del manufatto. La forma di tutela dell'annullamento per difetto di istruttoria risulta somministrabile anche innanzi alla doverosa e vincolata repressione degli abusi edilizi, proprio qualora emerga un'oggettiva difficoltà di stabilire con "assoluta certezza" il tempo di realizzazione di opere edilizie abusive o risalenti nel tempo.
EDILIZIA
TITOLI ABILITATIVI
Diritto urbanistico – Edilizia – Immobili realizzati in epoca in cui non era obbligatorio il titolo abilitativo – Stato legittimo – Art. 9, c. 1 bis d.P.R. n. 380/2001 Tipologie di documenti probanti l'epoca di realizzazione – Elenco non tassativo – Gerarchia dell'utilità probatoria.
La formulazione testuale dell'art. 9, c. 1 bis del del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall'art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in punto di stato legittimo degli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, è "aperta" e non tassativa, anche per l'uso della locuzione generica "altri documenti probanti" e per il richiamo, infine, ad altri atti, pubblici o privati, purché di provenienza certa. La successione delle diverse tipologie di documenti "sussidiari", implica tuttavia una "gerarchia" dell'utilità probatoria ricollegabile a ciascuna tipologia, ragion per cui il ricorso agli altri atti pubblici o privati costituisce in qualche modo l'extrema ratio, cui si deve accedere in mancanza di altre, più significative tipologie di documenti.
EDILIZIA
TITOLI ABILITATIVI
Diritto urbanistico – Edilizia – Opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni – Impatto effettivo sull'assetto territoriale preesistente – Titoli abilitativi.
In assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della SCIA ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre abbisognano del permesso di costruire ove detta soglia risulti superata in ragione dell'importanza dimensionale dell'intervento.
EDILIZIA
OPERE INCOMPLETE
Diritto urbanistico – Edilizia – Opere non completate – Mancanza di autonomia e funzionalità – Demolizione e riduzione in pristino – Pluralità di costruzioni funzionalmente autonome – Difformità non qualificabili come gravi – Titolo idoneo.
In caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no; nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire; qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l'esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire; qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l'Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall'art. 34 del T.U.; è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l'esistente e di chiedere l'accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere "minori" (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.
EDILIZIA
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Diritto urbanistico – Edilizia – Ambito concettuale della ristrutturazione edilizia – Art. 10 d.l. n. 76/2020 – Demolizione e ricostruzione - Differenza di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche – Ampia formulazione – Continuità con l'edificio demolito – Necessità.
L'art. 10 del decreto legge n. 76 del 2020 ha modificato il terzo e il quarto periodo dell'art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, specificando che rientrano nell'ambito concettuale della ristrutturazione edilizia anche quegli interventi che comportano la realizzazione di un edificio diverso, rispetto a quello demolito, per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Nonostante l'ampia formulazione delle suindicate norme, si fuoriesce tuttavia dall'ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l'edificazione precedente (cfr. Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2023, n. 91669; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4791; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 18 maggio 2020, n. 841).
EDILIZIA
STANDARD MINIMI
Diritto urbanistico – Edilizia – Standard minimi – Modesto sovradimensionamento – Giustificazione urbanistica – Non è richiesta.
Il sovradimensionamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, se sufficientemente contenuto, non necessita di una apposita giustificazione urbanistica, rientrando nell'ambito della discrezionalità della amministrazione la possibilità di scostamento dagli stessi.


