EDILIZIA
ABUSI EDILIZI
Diritto urbanistico – Edilizia – Manufatto realizzato negli anni ‘50 – Art. 26 l. n. 1150/1942 – Procedimento di repressione degli abusi edilizi – Evoluzione normativa
Tutte le disposizioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella loro interezza e contemporaneità, si applicano a partire dal 1° gennaio 2002; mentre, per le epoche precedenti, deve aversi riguardo al regime giuridico vigente e per come si è successivamente evoluto nel tempo, fino a giungere al predetto testo unico "compilativo" e alle successive modificazioni apportate (così già T.A.R. Puglia, sez. II, 24 febbraio 2023, n. 368). Relativamente ad un manufatto realizzato negli anni 50, l'art. 26 della legge n. 1150/1942 prevedeva un procedimento di repressione dei c.d. "abusi edilizi", secondo cui le diverse autorità preposte potessero (e non già dovessero) disporre la sospensione e/o la demolizione delle opere; mentre, lo jus aedificandi era ritenuto un carattere immanente del diritto di proprietà, fino alla legge 8 gennaio 1977, n. 10 (c.d. legge Bucalossi). È poi solo con la legge 28 febbraio 1985, n. 47 che i poteri repressivi assumeranno una configurazione imperativa, che è rimasta pressoché invariata fino all'attuale testo unico costituito dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
EDILIZIA
TITOLI EDILIZI
Diritto urbanistico – Edilizia – Stato legittimo dell'immobile – Nozione – Art. 9-bis, c. 1-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Per gli immobili risalenti nel tempo, dal coacervo dei titoli e atti di assenso o documenti, amministrativi e tecnici, coevi alla costruzione, non già atomisticamente considerati, bensì complessivamente apprezzati, deve ricavarsi, anche in via indiziaria, il c.d. stato legittimo dell'immobile. La nozione è stata – da ultimo – precisata nel contenuto dal legislatore, con l'art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. d), legge 11 settembre 2020, n. 120), secondo cui "lo stato legittimo dell'immobile" è quello ricavabile dal titolo legittimante la costruzione e/o relativo all'ultimo intervento edilizio, anche integrativo, ovvero da una pluralità di documenti o elementi di fatto coevi, quando vi sia solo un principio di prova del titolo abilitativo. Più specificamente, lo stato legittimo, sempre in virtù dell'art. 9-bis, comma 1-bis, ultima parte, del d.P.R. succitato, è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza; detta disposizione, per espressa previsione, si applica non solo alle ipotesi in cui non era in tempi molto risalenti obbligatorio acquisire il titolo edilizio, ma anche tutte le volte in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo, del quale non sia ricostruibile una più precisa contezza. Dunque, sia in carenza di titolo edilizio, sia nel caso di rinvenimento soltanto parziale del titolo o di altri titoli correlati all'intervento edilizio, specie se pubblici (o comunque sia prodotti al tempo ad autorità pubbliche in data certa), che descrivano, con la tecnica e la prassi dell'epoca, l'immobile in discussione nelle sue fattezze e consistenze essenziali, deve potersene ricavare lo "stato legittimo".
EDILIZIA
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Diritto urbanistico - Edilizia – Contributo per il costo di costruzione – Art. 16, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Termine di sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori – Norma a tutela dell'amministrazione – Decadenza – Inconfigurabilità – Termine prescrizionale decennale
La previsione del termine di cui all'art.16, c. 3 del d.P.R. n. 380/2001, in tema di contributo per il costo di costruzione, è posta a tutela dell'amministrazione, che può esigere la somma dovuta dal privato già dal sessantesimo giorno a decorrere dall'ultimazione dei lavori, senza che viceversa la norma preveda alcuna decadenza. In particolare, gli atti di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 non hanno natura autoritativa, dal momento che non sono espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge all'Amministrazione per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, esclusivamente al termine di prescrizione decennale (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 11/09/2023, n. 513; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 15/09/2023, n. 5118).
EDILIZIA
FABBRICATI
Diritto urbanistico – Edilizia – L.r. Sardegna n. 9/2023, art. 130 – Ricostruzione di fabbricati nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia – Possibilità di modifica di sagome, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche – Riproduzione di norma già dichiarata incostituzionale – Illegittimità costituzionale
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nel testo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, che modifica l'art. 39, comma 15, della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8, limitatamente alle parole «e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente»; la previsione impugnata ha, dunque, reintrodotto la possibilità di ricostruire i fabbricati siti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia marina anche senza conservarne la conformazione e l'ubicazione originarie («sagoma, prospetti, sedime»), esentando, altresì, dall'obbligo di mantenere le «caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» dell'edificio demolito. La stessa disposizione – mediante il richiamo alle ipotesi escluse dal vincolo di inedificabilità elencate nell'art. 10-bis, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989 e agli artt. 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 cod. beni culturali – ha, inoltre, precisato che tale facoltà opera nonostante il fabbricato da demolire e ricostruire ricada in un'area tutelata dal piano paesaggistico e dal codice dei beni culturali e del paesaggio. L'integrazione apportata dalla disposizione in scrutinio riproduce, sia pure con una formulazione più particolareggiata, il contenuto precettivo dell'inciso oggetto dell'ablazione operata con la sentenza n. 24 del 2022, così ripristinando gli effetti di una norma già ritenuta lesiva della Costituzione.
EDILIZIA
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Diritto urbanistico – Edilizia – Beni culturali e ambientali – Vincolo indiretto – Apprezzamento tecnico-discrezionale – Funzione strumentale
Il c.d. vincolo indiretto non presenta un contenuto prescrittivo standard ex lege, poiché la disposizione normativa astratta affida all'amministrazione titolare del potere ampio apprezzamento tecnico-discrezionale, quanto alla determinazione concreta delle disposizioni, idonee a tutelare il bene principale, fino all'inedificabilità assoluta, se del caso e se ciò è richiesto per prevenire danni ai valori che devono essere salvaguardati; una simile caratteristica del potere – a ben vedere – si riflette nel testo dei pareri, che gli organi competenti vengono chiamati ad esprimere, in consimili fattispecie, che indicano le "attenzioni" da osservare e non dettano quasi mai preclusioni assolute. Peraltro, l'imposizione di un simile vincolo indiretto è espressione della potestà tecnico-discrezionale dell'amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale, soltanto in caso di istruttoria insufficiente, motivazione inadeguata, o incongruenze, o carenza di proporzionalità tra l'estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico; un simile vincolo ha, dunque, natura giuridica accessoria e secondaria e ha una funzione meramente strumentale, ovverosia quella di offrire una tutela ambientale al bene culturale protetto, mediante prescrizioni, divieti e limiti all'utilizzo degli spazi adiacenti, che ingenerano la c.d. fascia di rispetto.
URBANISTICA
DIRITTO DEMANIALE
Diritto demaniale – L.r. siciliana n. 2/2023, art. 36 – Nuovo termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali – Incisione sul regime di durata dei rapporti in corso – Contrasto con i principi di diritto UE sulla concorrenza – Illegittimità costituzionale
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle previsioni interposte dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il differimento del termine disposto dalla norma impugnata non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali – che trova origine nella più risalente previsione della legge regionale n. 24 del 2019 – ma esclusivamente alla presentazione, da parte del titolare in scadenza, dell'istanza di proroga del titolo. Occorre tuttavia rilevare che la rinnovazione anche solo di quest'ultima possibilità finisce con l'incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo.
URBANISTICA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
VIA, VAS e AIA – Valutazione di impatto ambientale – Valutazione tenico-scientifica e profili di discrezionalità – Funzione di indirizzo politico-amministrativo
La valutazione di impatto ambientale è espressione di due differenti matrici: da un lato, è in esso presente una valutazione tecnico-scientifica sul grado di effettiva nocività dell'opera; dall'altro, la discrezionalità esercitata dall'amministrazione non si esaurisce in un "mero giudizio tecnico", ma presenta profili particolarmente intensi "di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa". Si tratta, per tale motivo, di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici e privati.
URBANISTICA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
VIA, VAS e AIA – Valutazione di impatto ambientale – PAUR – Art. 27 d.lgs. n. 152/2006 – Atto comprensivo (non sostitutivo) delle singole autorizzazioni - Provvedimenti di VIA e di AIA – Autonoma efficacia lesiva – Oggetto di espressa impugnazione
L'istituto semplificatorio del PAUR, di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprende (Corte Cost. n. 198/2018). Detto altrimenti, il PAUR include in un unico atto i singoli titoli abilitativi che vengono rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma non rappresenta un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle singole autorizzazioni. I titoli necessari alla realizzazione dell'opera mantengono la loro autonomia formale, continuando ad essere contestualmente disciplinati dalle relative disposizioni procedimentali di settore, come comprova peraltro la circostanze per cui la determinazione finale adottata all'esito della conferenza di servizi, nell'includerli in un unico atto, ne darà espressa menzione. I provvedimenti di VIA e di AIA, in quanto dotati di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, devono pertanto costituire oggetto di espressa impugnazione.


